I premi di risultato concorrono alla soglia che fa scattare la causa ostativa all’accesso al regime forfettario
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello 398 pubblicata il 23 settembre 2020, anche i premi di risultato concorrono alla determinazione del limite di 30mila euro di redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti che fa scattare la causa ostativa per l’accesso al regime forfettario.
Il caso
L’Istante è una professionista esercente l’attività di dottore commercialista che, in possesso dei requisiti, a decorrere dal 2019 aveva applicato il regime forfettario di cui alla legge 190/2014 e che, contemporaneamente, esercitava anche l’attività di lavoro dipendente.
Nell’anno 2019, come risultava dalla certificazione Unica 2020 rilasciata dal datore di lavoro, il contribuente aveva percepito delle somme a titolo di premi di risultato in virtù di contratti collettivi aziendali o territoriali soggetti ad imposta sostitutiva del 10 per cento.
Il contribuente, inoltre, precisava che nell’anno 2019 non aveva cessato il rapporto di lavoro e che, nel 2020, era quindi ancora in essere.
Per questo motivo, interrogava l’Agenzia delle Entrate al fine di sapere se i premi di risultato dovessero essere inclusi o meno nella soglia del 30mila al di sopra della quale l’accesso al regime forfettario è precluso.
La soluzione prospettata dal contribuente
L’istante riteneva di dover escludere dal computo i premi di risultato e, quindi, di poter continuare ad avvalersi del regime forfettario anche nell’anno 2020 in quanto, il solo reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2019, non eccedeva la soglia di 30mila.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Di opposto parere era, invece, l’Agenzia delle Entrate.
A decorrere dal 2020, con il comma 692 della legge 160/2019 (Legge di Bilancio), il legislatore ha ripristinato quale causa ostativa per l’accesso e la permanenza al regime forfettario, l’aver percepito, nell’anno precedente a quello di applicazione del regime stesso, un reddito di lavoro dipendente o assimilato di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, di ammontare superiore a 30mila (comma 57, comma lettera d-ter). Si ricorda che tale causa di esclusione era stata inizialmente introdotta con decorrenza 1° gennaio 2016 dalla legge 208/2015 e poi abrogata, dal 1° gennaio 2019 dalla legge 145/2018
Dunque, sulla base del dato normativo, l’Ente impositore afferma che i premi di risultato vanno inclusi nel calcolo della soglia d’accesso al regime forfettario e pertanto dichiarati nel quadro RC (redditi di lavoro dipendente) del modello di dichiarazione die redditi.
Nel caso in esame, la somma dei redditi di lavoro dipendente e assimilati percepita dal contribuente nel 2019 aveva superato il limite di 30mila euro, e pertanto gli era preclusa l’applicazione del regime forfettario per l’anno 2020.















