Le condizioni di accesso alla composizione negoziata le imprese sono:
a) la presenza di uno stato di crisi reversibile (con probabilità di risanamento dell’azienda),
b) la non pendenza di una domanda di accesso a strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, come un concordato preventivo, un concordato minore o una liquidazione giudiziale.
c)la non rinuncia dell’imprenditore a domande analoghe per l’accesso a strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza.
Se l’imprenditore ha già rinunciato precedentemente a strumenti di regolazione della crisi, tocca distinguere tra due ipotesi: l’istanza di archiviazione è proposta dall’esperto al ricorrere dell’ insussistenza ovvero il venir meno delle prospettive di risanamento, piuttosto che la conclusione dell’incarico; è lo stesso imprenditore che rinuncia al percorso chiedendo l’archiviazione. In entrambe le ipotesi vi è una preclusione temporanea del diritto dell’imprenditore di poter presentare una nuova istanza.
Nel primo caso, l’imprenditore può procedervi solo dopo il decorso di un anno dalla data di archiviazione; nel secondo caso, la nuova istanza può essere presentata dopo il decorso del termine breve di 4 mesi.
Infine, non comporta alcuna preclusione la circostanza che la società sia in liquidazione volontaria purché non si tratti di uno stato protratto nel tempo e non si riscontri lo scarso valore dell’attivo di liquidazione rispetto al debito complessivo: in tal caso, il tribunale deve valutare se il ricorso alla composizione negoziata sia da giudicarsi abusivo e/o meramente dilatorio















