La Cassazione, nell’ordinanza n. 33730 depositata ieri, ha precisato che del danno da aggravamento del dissesto di una società rispondono anche il liquidatore di diritto e di fatto che abbiano illecitamente ritardato la presentazione dell’istanza di fallimento in proprio.
I liquidatori, infatti, così come gli amministratori, sono responsabili del danno derivante dal fatto di avere omesso o ritardato colpevolmente la presentazione dell’istanza di fallimento nei confronti della stessa, come imposto dagli artt 217 comma 1 n. 4 e 224 n. 1 del RD 267/42. Di ciò rispondono sia i titolari formali della carica che quelli di fatto.
Il liquidatore di fatto è da identificare, analogamente a quanto accade per l’amministratore di fatto, nel soggetto che, seppure privo della relativa investitura formale, si sia ingerito nella liquidazione della società, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative in modo completo e sistematico.
Nel caso in cui i liquidatori (al pari degli amministratori) della società abbiano indebitamente omesso di chiedere l’apertura della procedura di fallimento in proprio ed abbiano, così, contribuito ad aggravare lo stato di dissesto della società, il danno che tale ritardo ha (illegittimamente) provocato dovrebbe essere individuato nella sommatoria tra l’incremento del valore del passivo e/o la riduzione del valore dell’attivo registrata nel periodo in cui è indebitamente proseguita l’attività sociale.
Tuttavia, quando risulti impossibile una ricostruzione analitica dei valori dell’attivo e del passivo a tal fine rilevanti, la liquidazione del danno può essere legittimamente operata, in via equitativa, ricorrendo al criterio presuntivo della “differenza dei netti patrimoniali”
In particolare, il pregiudizio può essere individuato – in via presuntiva e fatta salva la prova contraria – nell’insieme delle perdite verificatesi tra il momento in cui è accertato lo stato d’insolvenza della società e la formale dichiarazione di fallimento della stessa, dedotte quelle (perdite) che si sarebbero verificate anche se la società fosse stata tempestivamente assoggettata al fallimento















