Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Studi e delle Attività Professionali attribuisce un ruolo centrale al sistema della bilateralità, considerandolo uno degli strumenti attraverso cui vengono garantite prestazioni di welfare, assistenza sanitaria integrativa, formazione e sostegno ai lavoratori e agli studi professionali.
Con il rinnovo del CCNL del 2024, il sistema è stato ulteriormente rafforzato, confermando l’importanza degli enti bilaterali e delle tutele contrattuali collegate alla contribuzione prevista dal contratto.
Il ruolo della bilateralità
La bilateralità rappresenta un modello di collaborazione tra le organizzazioni dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori. Nel settore degli studi professionali tale modello finanzia servizi e prestazioni che vanno oltre la retribuzione ordinaria, tra cui:
- assistenza sanitaria integrativa;
- sostegni economici in particolari situazioni familiari e lavorative;
- formazione continua e aggiornamento professionale;
- iniziative per la sicurezza e il benessere nei luoghi di lavoro;
- strumenti di supporto per i professionisti e per i dipendenti.
L’obiettivo è offrire un sistema di welfare contrattuale uniforme e accessibile a tutti coloro che operano negli studi professionali.
La contribuzione è obbligatoria?
Il tema dell’obbligatorietà della contribuzione agli enti bilaterali è spesso oggetto di discussione. Il CCNL prevede che i soggetti rientranti nel proprio campo di applicazione contribuiscano al finanziamento del sistema bilaterale.
Tuttavia, sotto il profilo giuridico, la questione è più articolata. La giurisprudenza e gli orientamenti amministrativi hanno chiarito che, per i datori di lavoro non vincolati alla parte obbligatoria del contratto attraverso l’adesione alle organizzazioni firmatarie, non esiste un obbligo assoluto di iscrizione agli enti bilaterali. Rimane però l’obbligo di garantire ai lavoratori un trattamento economico e prestazioni equivalenti, secondo quanto previsto dal CCNL, anche attraverso l’Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) e l’erogazione diretta delle prestazioni sostitutive.
Perché il sistema punta all’unicità
Uno degli elementi distintivi del welfare degli studi professionali è l’integrazione tra i diversi enti che operano all’interno del comparto.
La contribuzione unitaria consente di finanziare un insieme coordinato di prestazioni, evitando sovrapposizioni e garantendo un’offerta omogenea di servizi. Questo modello permette di assicurare tutele analoghe ai lavoratori indipendentemente dalla dimensione dello studio professionale presso cui sono impiegati.
I vantaggi per lavoratori e studi professionali
Per i lavoratori il sistema si traduce in un ampliamento delle tutele rispetto a quelle previste dalla sola retribuzione, con servizi che spaziano dall’assistenza sanitaria alla formazione, fino ai sostegni economici in particolari situazioni personali e familiari.
Per gli studi professionali, invece, la bilateralità rappresenta uno strumento di valorizzazione del capitale umano, favorendo la fidelizzazione dei dipendenti, l’aggiornamento professionale e una gestione più moderna delle politiche di welfare.
Conclusioni
Il CCNL degli Studi Professionali conferma la centralità della bilateralità come componente del trattamento economico e normativo dei lavoratori. Sebbene il dibattito sull’obbligatorietà dell’adesione agli enti bilaterali presenti ancora profili interpretativi, il principio che emerge con chiarezza è quello della tutela del lavoratore: le prestazioni previste dal contratto devono essere comunque garantite, attraverso la contribuzione al sistema bilaterale oppure mediante strumenti equivalenti previsti dal CCNL.
In questo contesto, l’unicità del sistema costituisce uno degli elementi che consentono di assicurare prestazioni uniformi, favorendo un modello di welfare contrattuale sempre più strutturato e orientato alla protezione sociale di lavoratori e professionisti.














