La pronuncia del Tribunale di Napoli del 1° dicembre 2025 n. 1344 offre un quadro esaustivo del rapporto tra le misure protettive e cautelari nella composizione negoziata e il ruolo dei creditori bancari.
Nello specifico, la società ricorrente aveva richiesto le predette misure ai sensi degli articoli 18 e 19 del DLgs. 14/2019 (CCII), a presidio di un piano triennale di risanamento in continuità diretta.
L’esperto, pur evidenziando un quadro di crisi complessa caratterizzato da perdite rilevanti, forte esposizione finanziaria e tensioni con il ceto bancario, ha ritenuto il risanamento plausibile e in ogni caso preferibile rispetto allo scenario alternativo della liquidazione giudiziale.
La pronuncia in commento riguarda, nello specifico, tre profili:
obblighi di comportamento delle banche in ordine agli affidamenti in essere;
estensione delle misure protettive e cautelari al patrimonio dei terzi garanti;
inibitoria delle segnalazioni a sofferenza presso la Centrale dei Rischi.
Con riguardo al primo profilo, il Tribunale pone l’accento sull’articolo 16 del comma 5 del CCII, il quale, oltre a sancire il dovere di buona fede “rinforzata” in capo a banche e intermediari finanziari, prevede espressamente che l’accesso alla composizione negoziata non costituisca di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti bancari in essere, salva l’ipotesi in cui ciò sia imposto dalla disciplina di vigilanza prudenziale.
Il Tribunale, richiamando l’art. 18 comma 5 del CCII, specifica altresì che in presenza di misure protettive confermate, i creditori non possono risolvere i contratti né opporre eccezioni di inadempimento in virtù del mancato pagamento di crediti anteriori.
Tali principi, traslati sui rapporti bancari, implicano pertanto il mantenimento in ammortamento dei mutui, la prosecuzione dei leasing e delle linee autoliquidanti, potendo, al contrario, delineare il recesso della banca un’ipotesi di responsabilità, con conseguente obbligo di risarcire i creditori per i danni patiti in virtù del procurato dissesto dell’impresa.
Di rilievo è altresì il passaggio della pronuncia riguardante l’estensione delle misure al patrimonio dei garanti: l’escussione delle garanzie nel caso de quo avrebbe infatti generato ingenti crediti di regresso verso la debitrice, aggravando la situazione finanziaria e compromettendo il piano. La tutela cautelare è quindi giudicata strumentale alla salvaguardia della continuità aziendale e al buon esito delle trattative.
Sul versante informativo, infine, risulta particolarmente interessante l’accoglimento della richiesta cautelare di inibire le segnalazioni a sofferenza in Centrale dei Rischi, ritenendo il giudice tale misura di rilevanza strategica in quanto una segnalazione negativa, in fase di composizione negoziata, rischierebbe di innescare un effetto sistemico di chiusura del credito, pregiudicando irreversibilmente il risanamento.















