L’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (UNGDCEC) ha diffuso, lo scorso 2 ottobre 2025, un documento con gli onorari consigliati aggiornati al 2025. L’intento non è quello di (re) introdurre le tariffe professionali, piuttosto di fornire una bussola a cui il professionista può far riferimento in occasione della determinazione del preventivo.
Diverse sono le aree interessate e, tra queste, particolare attenzione è dedicata a quella della crisi d’impresa: lo scopo è di consigliare dei parametri di riferimento che possano applicarsi alla determinazione del compenso del professionista nominato direttamente dal debitore.
Si tratta, nello specifico, della figura dell’advisor e del professionista indipendente ex art. 2 comma 1 lett. o) del DLgs. 14/2019.
È esclusa, pertanto, la trattazione dei compensi per le figure professionali la cui nomina è legata ad un provvedimento giudiziario (ad es. curatore o commissario giudiziale) o amministrativo (ad es. esperto della composizione); per questi, del resto, il compenso è espressamente normato dal legislatore
Con riferimento all’advisor, il documento distingue tra le attività svolte nell’ambito della composizione negoziata della crisi da quelle rese nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
Nel primo caso, oltre all’attività di assistenza nella predisposizione del piano di risanamento e del test pratico, si dà atto che l’advisor può prestare la propria assistenza nelle interlocuzioni con l’esperto e nelle trattative con tutte le parti interessate; inoltre, le attività espletate possono estendersi alla predisposizione del contratto e/o degli accordi di cui all’art. 23 del DLgs. 14/2019, piuttosto che alla predisposizione dell’accordo transattivo di cui all’art. 23 comma 2-bis del DLgs. 14/2019 e all’assistenza ai professionisti incaricati di attestarne la convenienza e la veridicità dei dati.
Analogamente, anche nel secondo caso, sono individuate le diverse attività espletate, tra cui anche quelle di assistenza a favore del debitore in ragione, ad esempio, delle interlocuzioni con gli organi della procedura (ad es. con il commissario giudiziale) o di specifici obblighi informativi
I compensi proposti per l’advisor sono ancorati al parametro del passivo accertato, con previsione di scaglioni progressivi a cui sono applicate percentuali minime e massime. Il professionista deve orientarsi nella scelta della percentuale da applicare in ragione della diversa complessità dell’incarico; in tal senso, si può tener conto dello strumento scelto per la risoluzione della crisi, della natura liquidatoria o in continuità della procedura, la numerosità delle parti coinvolte, la necessità di operare il ridimensionamento e/o la riorganizzazione del personale, la dimensione della realtà aziendale interessata.
Per alcune attività specifiche come, ad esempio, per la presentazione di una proposta di transazione fiscale, piuttosto che per la necessità di ripresentare il piano di risanamento, sono individuate delle maggiorazioni del compenso nella misura tra il 20% e il 30%.
Una maggiorazione ulteriore del 15% è prevista nel caso in cui il professionista si occupi anche della gestione di licenziamenti collettivi e/o della riorganizzazione del personale.















