Nuovi ESRS, perimetro della CSRD e tutela delle imprese della filiera
La disciplina europea sulla rendicontazione di sostenibilità entra in una nuova fase. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il 21 settembre 2026, dei regolamenti delegati (UE) 2026/1563 e 2026/1560 completa infatti il processo di revisione avviato con il pacchetto di semplificazione Omnibus I.
Il primo regolamento modifica gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), riducendo e razionalizzando gli obblighi informativi previsti dalla disciplina sulla rendicontazione societaria di sostenibilità. Il secondo introduce, invece, uno standard volontario destinato alle imprese che non rientrano nell’ambito obbligatorio della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).
La modifica non rappresenta, dunque, un semplice aggiornamento tecnico degli standard di reporting. Essa incide sul perimetro soggettivo della disciplina, sulla quantità e sulla natura delle informazioni da comunicare e, soprattutto, sui rapporti tra le imprese obbligate alla rendicontazione e le società che operano nelle rispettive catene del valore.
Il nuovo perimetro della CSRD
La prima novità di rilievo deriva dalla direttiva (UE) 2026/470, parte integrante del pacchetto Omnibus I.
La riforma restringe significativamente il campo di applicazione della CSRD. A regime, l’obbligo di rendicontazione riguarderà le imprese che superano contemporaneamente le soglie di 450 milioni di euro di ricavi netti e di 1.000 dipendenti medi nel corso dell’esercizio. Analoghi requisiti dimensionali sono previsti, su base consolidata, per le imprese madri di gruppi.
Il legislatore europeo ha quindi abbandonato il precedente modello, caratterizzato da un perimetro molto più ampio e dall’estensione progressiva degli obblighi a categorie di imprese di dimensioni inferiori.
La conseguenza è rilevante per il sistema produttivo italiano: numerose imprese che, secondo il precedente impianto della CSRD, sarebbero state interessate direttamente dalla rendicontazione obbligatoria, non rientreranno più nel perimetro della disciplina.
La riduzione del campo applicativo non significa, tuttavia, che le informazioni ESG diventino irrilevanti per tali imprese. Il tema si sposta, in parte, dal piano dell’obbligo normativo diretto a quello dei rapporti contrattuali, finanziari e di filiera.
Dal 2027 entrano in gioco gli ESRS semplificati
Il secondo grande intervento riguarda gli standard tecnici attraverso i quali deve essere effettuata la rendicontazione.
Il regolamento delegato (UE) 2026/1563 modifica il precedente regolamento delegato (UE) 2023/2772 e introduce una versione semplificata degli ESRS. La Commissione europea ha evidenziato una significativa riduzione degli elementi informativi: oltre il 60% dei datapoint obbligatori viene eliminato e il numero complessivo dei datapoint si riduce di oltre il 70%.
La ratio della riforma è duplice: da un lato ridurre gli oneri amministrativi e i costi della rendicontazione; dall’altro mantenere un livello sufficiente di qualità, comparabilità e affidabilità delle informazioni sulla sostenibilità.
I nuovi ESRS privilegiano inoltre le informazioni quantitative rispetto alle descrizioni meramente narrative e intervengono sul principio della doppia rilevanza, elemento centrale dell’attuale sistema europeo.
La doppia rilevanza impone di considerare la sostenibilità sotto due prospettive complementari: la rilevanza d’impatto, relativa agli effetti dell’attività dell’impresa sulle persone e sull’ambiente, e la rilevanza finanziaria, relativa agli effetti che le questioni di sostenibilità possono produrre sulla situazione economica e finanziaria dell’impresa.
La revisione mira quindi a evitare che il processo di rendicontazione si trasformi in una raccolta indiscriminata di dati, concentrando invece l’informativa sugli elementi effettivamente rilevanti.
La decorrenza: il 2027 come anno di riferimento
I nuovi ESRS si applicheranno agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2027. Per l’esercizio 2026 è prevista, invece, la possibilità di applicare volontariamente la nuova disciplina, secondo le condizioni stabilite dal regolamento. L’impresa che opti per tale soluzione dovrà indicare nella propria dichiarazione sulla sostenibilità quale versione degli standard abbia utilizzato.
Il riferimento al 2027 deve pertanto essere letto correttamente: non si tratta di una nuova obbligazione generalizzata di rendicontazione per tutte le imprese, bensì della data a partire dalla quale i soggetti che rimangono sottoposti alla disciplina dovranno utilizzare i nuovi ESRS.
È una distinzione giuridicamente importante, perché obbligo di rendicontazione e standard applicabili sono due piani differenti.
Le imprese non obbligate: lo standard volontario
Particolarmente significativo è il regolamento delegato (UE) 2026/1560, che introduce uno standard di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario.
Il nuovo modello è destinato alle imprese che non sono soggette agli obblighi di reporting della CSRD e mira a fornire un quadro proporzionato per la comunicazione delle informazioni ESG.
La scelta europea risponde a un’esigenza concreta. Anche un’impresa non direttamente obbligata alla rendicontazione può infatti ricevere richieste di informazioni da banche, investitori, clienti o grandi imprese alle quali fornisce beni e servizi.
Lo standard volontario diventa così uno strumento di standardizzazione dell’informativa, evitando che ogni impresa debba rispondere a richieste differenti attraverso questionari, metriche e criteri non omogenei.
Il carattere “volontario” dello standard non deve quindi essere interpretato come irrilevanza economica delle informazioni ESG. Per molte PMI, la disponibilità di dati strutturati sulla sostenibilità potrà diventare una condizione funzionale alla partecipazione alle catene di fornitura, all’accesso al credito e ai rapporti con clienti di grandi dimensioni.
La protezione delle PMI nella catena del valore
Uno degli aspetti più innovativi della riforma riguarda proprio la value chain.
La direttiva 2026/470 introduce una specifica protezione per le imprese della catena del valore che non superano la soglia dei 1.000 dipendenti medi. Le imprese soggette alla CSRD non potranno pretendere da tali soggetti informazioni eccedenti quelle previste dallo standard volontario.
La norma interviene, dunque, sul cosiddetto effetto “a cascata” della CSRD.
Nel precedente sistema, una PMI poteva essere formalmente esclusa dall’obbligo di rendicontazione ma, nella pratica, trovarsi a dover fornire una quantità considerevole di dati ESG a un grande cliente soggetto alla CSRD.
Il nuovo quadro introduce invece un limite giuridico alle richieste informative.
L’impresa obbligata può fare affidamento sull’autodichiarazione della società appartenente alla propria catena del valore circa la propria dimensione e, salvo che disponga o possa ragionevolmente disporre di elementi tali da rendere evidente l’inesattezza della dichiarazione, non è tenuta a verificarla autonomamente.
Per le PMI si tratta di una forma di tutela particolarmente significativa, perché delimita il trasferimento degli oneri informativi lungo la filiera.
Il nuovo ruolo della materialità
La semplificazione degli ESRS non elimina il principio di rilevanza, ma ne rafforza la funzione selettiva.
La rendicontazione dovrà concentrarsi sulle informazioni effettivamente necessarie a comprendere:
- gli impatti dell’impresa sulle questioni di sostenibilità;
- gli effetti finanziari che tali questioni possono produrre sull’impresa;
- i principali rischi e opportunità connessi ai fattori ambientali, sociali e di governance.
L’obiettivo è passare da una logica di “massima raccolta dei dati” a una logica di informazione rilevante, verificabile e proporzionata.
Per le imprese questo comporta una conseguenza organizzativa importante: la valutazione di doppia rilevanza non può essere trattata come un adempimento meramente documentale, ma deve diventare parte del sistema interno di gestione dei rischi e dei flussi informativi.
Impatti sulla governance societaria
La rendicontazione di sostenibilità continua a essere inserita nel sistema della relazione sulla gestione e non costituisce, quindi, un documento estraneo alla tradizionale informativa societaria.
Ne deriva un coinvolgimento diretto degli organi amministrativi e dei sistemi di controllo interno.
La qualità del reporting dipenderà dalla capacità dell’impresa di assicurare la tracciabilità delle informazioni, la coerenza tra dati economico-finanziari e dati ESG, la corretta individuazione dei rischi e delle opportunità e la disponibilità di evidenze documentali a supporto delle informazioni pubblicate.
La semplificazione normativa non elimina pertanto la necessità di un adeguato sistema organizzativo. Al contrario, la selezione dei dati realmente rilevanti rende ancora più importante la capacità dell’impresa di motivare le proprie scelte informative.
Cosa devono fare le imprese
Alla luce del nuovo quadro normativo, il percorso di adeguamento dovrebbe partire da una verifica del perimetro soggettivo.
In concreto, le imprese dovrebbero:
- verificare se, sulla base dei nuovi requisiti dimensionali, rientrano ancora nell’ambito obbligatorio della CSRD;
- individuare l’esercizio a partire dal quale dovranno applicare i nuovi ESRS;
- aggiornare la procedura di doppia rilevanza alla luce del nuovo impianto;
- mappare i dati ESG effettivamente disponibili e quelli ancora da acquisire;
- verificare i flussi informativi provenienti dalla catena del valore;
- adeguare i sistemi di controllo interno e la responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nella raccolta dei dati;
- valutare, anche se non obbligate, l’adozione dello standard volontario previsto dal regolamento 2026/1560;
- aggiornare contratti e procedure con fornitori e partner commerciali alla luce dei nuovi limiti alle richieste informative.
Per le imprese non più soggette direttamente alla CSRD, l’ultima fase assume particolare importanza: l’uscita dal perimetro obbligatorio non comporta necessariamente l’uscita dal mercato delle informazioni ESG.
Il recepimento italiano
Un ulteriore elemento da monitorare riguarda il recepimento nazionale della direttiva (UE) 2026/470.
La direttiva è entrata in vigore nel 2026 e gli Stati membri sono chiamati ad adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alle nuove regole entro il 19 marzo 2027.
Per le imprese italiane occorrerà pertanto seguire non soltanto la normativa europea direttamente applicabile, ma anche gli interventi che modificheranno il quadro nazionale di recepimento della disciplina societaria e della rendicontazione di sostenibilità.
Una semplificazione che non elimina la responsabilità
Il nuovo assetto europeo segna un cambio di prospettiva: la sostenibilità resta parte integrante dell’informativa societaria, ma il legislatore interviene per ridurre la quantità di informazioni richieste e concentrare il reporting sui dati effettivamente significativi.
La vera novità, quindi, non consiste semplicemente nella riduzione dei datapoint. Il nuovo sistema mira a costruire una rendicontazione più proporzionata, nella quale la qualità dell’informazione assume maggiore rilievo rispetto alla sua quantità.
Per le grandi imprese ancora soggette alla CSRD, il 2027 rappresenta il momento di applicazione dei nuovi ESRS. Per le PMI e per le imprese escluse dal perimetro obbligatorio, il nuovo standard volontario può invece diventare uno strumento di interoperabilità con clienti, banche e investitori.
Il risultato è un sistema a due livelli: obbligo di rendicontazione per le imprese di maggiori dimensioni e modello volontario, proporzionato e standardizzato, per le altre imprese. La semplificazione normativa non cancella dunque la centralità della sostenibilità nei rapporti economici, ma ne ridefinisce le modalità di misurazione, comunicazione e gestione.















