Dal 23 luglio 2026 è entrata in vigore la nuova disciplina del Registro dei titolari effettivi, introdotta dal D.Lgs. 10 giugno 2026, n. 122, con cui l’Italia recepisce parte del nuovo pacchetto europeo antiriciclaggio (AML Package).
L’intervento normativo ridefinisce le regole di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, superando il precedente modello di consultazione generalizzata e introducendo un sistema più equilibrato, che mira a coniugare le esigenze di trasparenza con la tutela della riservatezza.
Accesso consentito solo a soggetti qualificati
La riforma recepisce l’orientamento espresso dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha escluso la legittimità di un accesso indiscriminato ai dati dei titolari effettivi.
La consultazione del Registro sarà quindi consentita secondo livelli differenziati:
- alle autorità competenti, per finalità di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
- ai soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio (banche, intermediari finanziari, professionisti e altri operatori), nell’ambito delle procedure di adeguata verifica della clientela;
- ai soggetti che dimostrino un legittimo interesse, secondo criteri e modalità che saranno definiti dalla normativa attuativa.
Operatività ancora sospesa
L’entrata in vigore del decreto non coincide però con la piena operatività del Registro.
Per rendere effettivamente utilizzabile il nuovo sistema sarà necessario adottare una serie di provvedimenti attuativi destinati a disciplinare, tra l’altro:
- le modalità di accreditamento dei soggetti autorizzati;
- le procedure di verifica del legittimo interesse;
- le regole tecniche per la consultazione delle informazioni;
- gli adeguamenti del sistema gestito dal Registro delle imprese.
Di conseguenza, imprese, professionisti e operatori non sono ancora chiamati a effettuare nuovi adempimenti né è possibile considerare riattivato il Registro nella sua operatività quotidiana.
Cosa cambia per imprese e professionisti
La novità principale riguarda il diverso equilibrio tra trasparenza e tutela dei dati personali.
L’obiettivo del legislatore è mantenere uno strumento efficace per la prevenzione del riciclaggio, limitando però l’accesso ai dati ai soli soggetti che abbiano un titolo giuridicamente qualificato.
Nell’immediato, quindi, la riforma produce effetti sul piano normativo, ma gli effetti operativi saranno subordinati all’emanazione dei provvedimenti attuativi che completeranno il nuovo assetto regolamentare.
In attesa delle istruzioni operative
L’attenzione degli operatori si concentra ora sull’adozione dei decreti e delle specifiche tecniche necessarie per la concreta riattivazione del Registro dei titolari effettivi.
Solo dopo tali interventi sarà possibile conoscere tempi, modalità di accesso, eventuali nuovi obblighi di comunicazione e la ripresa dell’operatività del sistema, rimasto sostanzialmente fermo dopo le vicende giudiziarie che ne avevano sospeso l’efficacia















