Come funziona l’emendamento che estende la rottamazione quinquies anche ai Comuni ed alle multe stradali
L’emendamento al decreto fiscale n. 38/2026 è stato approvato dalla Commissione Finanze del Senato il 13 maggio 2026 ed estende la rottamazione quinquies – già attiva dal 2025 per i tributi statali con la Legge n. 199/2025 – ai debiti verso i Comuni, includendo IMU, TARI e sanzioni amministrative.
Il decreto fiscale sarà approvato definitivamente entro il 26 maggio 2026 e fino ad allora alcuni dettagli operativi potrebbero ancora cambiare.
Tributi comunali rientranti
Nella rottamazione quinquies rientrano adesso anche i crediti vantati dagli enti locali nei confronti dei contribuenti morosi maturati tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
L’estensione della rottamazione quinquies ai comuni prevede la definizione agevolata dei pagamenti per Imu, Tari e tassa di soggiorno.
Vi rientrano anche le entrate non tributarie come le rette per i servizi pubblici locali (come mense,trasporto scolastico e servizi cimiteriali) e i canoni patrimoniali (la tassa sull’occupazione del suolo pubblico, l’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni).
Infine, nella rottamazione sono rientranti anche le multe stradali comminate dalla polizia locale.
Sanzioni, interessi e diritti di riscossione
Per le imposte e per le entrate non tributarie si dovrà versare solo la somma dovuta, dunque senza sanzioni e senza interessi.
Per le multe stradali, invece, è previsto il risparmio su interessi e aggio, cioè il compenso spettante all’agente della riscossione incaricato del recupero dei crediti.
Adesione non automatica
L’adesione al concordato non sarà automatica, ma ogni Comune dovrà decidere se aderire o meno e dovrà farlo con una apposita delibera consiliare da approvare e pubblicare sul sito istituzionale entro il 30 giugno prossimo.
Ammontare del pagamento
A partire dal 15 settembre l’Agenzia delle Entrare Riscossione renderà disponibili i dati relativi al debito maturato da ciascun contribuente.
Dal 16 settembre al 31 ottobre sarà possibile presentare la domanda di adesione esclusivamente in via telematica.
Entro fine anno l’Agenzia delle Entrate invierà la comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute e il piano delle rate da pagare. Pagamenti al via da gennaio.
Modalità di pagamento
Ecco le diverse modalità del pagamento: può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 oppure, sempre da gennaio, in un numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari importo e non inferiore a 100 euro.
Sulle rate si applica un interesse pari al 3% annuo a partire dal 1° febbraio 2027.
Cause di decadenza
I contribuenti che sceglieranno di rottamare le proprie cartelle esattoriali beneficeranno fin da subito della sospensione delle procedure esecutive avviate a loro carico.
Perderanno invece qualsiasi beneficio coloro i quali non rispetteranno le scadenze del piano di rientro concordato con l’Agenzia delle Entrate.
La decadenza sarà immediata nel caso in cui non sarà versata la rata iniziale, non saranno pagate due rate anche non consecutive o l’ultima rata.
Causa di decadenza saranno anche i pagamenti in difetto, quindi le somme non in linea con la quota stabilita per la rateizzazione.
Termine differito per l’adesione
L’emendamento al decreto fiscale differisce il termine per aderire alla proposta di concordato per il biennio 2026-27 di un mese, dal 30 settembre al 31 ottobre 2026 o all’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Estensione ai contribuenti con basso indice di affidabilità
L’emendamento al decreto fiscale estende anche il tetto di adesione relativo all’affidabilità dei contribuenti.
Ora è previsto anche per chi ha un indice di affidabilità superiore all’8.
Il tetto sarà del 30% per il livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8 e del 35% per chi ha un’affidabilità pari o superiore a 1 ma inferiore a 6















