Tra le molte modifiche al codice civile introdotte dal DLgs. attuativo della delega contenuta nell’articolo 19 della L. 21/2024 (c.d. legge Capitali), approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri lo scorso 27 marzo, appaiono di particolare rilevanza quelle previste con riguardo all’articolo 2934 c.c. disciplinante le azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali.
In particolare, la novità di rilievo è la seguente: ai fini dell’esercizio delle azioni di responsabilità da parte degli organi delle procedure in questione, è previsto un termine di decadenza di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza.
In altri termini, gli organi delle procedure dovranno esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società interessata entro due anni dalla sentenza che dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale o lo stato di insolvenza e, in difetto, decadranno dalla possibilità di promuoverla.
In considerazione di ciò, sembra perdere parte della sua rilevanza il diverso (e più lungo) termine di prescrizione dell’azione di responsabilità esercitata dagli organi delle procedure concorsuali, che, si ricorda, è di cinque anni, decorrenti:
– dalla cessazione dell’amministratore dalla carica, in caso di azione sociale di responsabilità (art. 2393 comma 4 c.c.);
– dal momento in cui il patrimonio sociale si è oggettivamente rivelato inidoneo a soddisfare i creditori sociali – momento che, in caso di procedura concorsuale, si individua presuntivamente nella data di apertura della procedura –, in caso di azione di responsabilità dei creditori sociali.
L’introduzione del termine in questione dovrebbe servire, come evidenziato nella Relazione illustrativa al DLgs., a favorire “il celere ed efficiente svolgimento delle procedure”.
Sempre in tema di crisi d’impresa, il DLgs. di attuazione della delega contenuta nella legge Capitali introduce, nel nuovo art. 2381-bis c.c. – dedicato al comitato esecutivo e agli organi delegati e applicabile a tutti gli organi amministrativi, quale che sia il sistema di amministrazione prescelto – una nuova disposizione che espressamente prevede l’impossibilità, da parte del Consiglio di Amministrazione o di Gestione, di delegare le decisioni riguardanti l’accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, che comprendono la determinazione del contenuto della proposta e le condizioni del piano. Tali decisioni, non potendo essere delegate, dovranno quindi essere necessariamente assunte “collegialmente”.
In ogni caso, resta ferma la possibilità che l’organo amministrativo, una volta assunta la decisione di accedere ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, ne deleghi l’attuazione.















