Un terreno destinato a verde pubblico attrezzato può essere soggetto all’IMU anche quando, nella concreta destinazione urbanistica, non sia consentita una libera edificazione residenziale.
È questo il principio che emerge dall’ordinanza della Corte di cassazione, Sezione tributaria, n. 25201 del 10 settembre 2026, riguardante la tassazione dei parchi pubblici.
La questione nasce dall’interpretazione dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992, disposizione che individua, ai fini dell’imposizione immobiliare, il concetto di area fabbricabile.
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento per omessa dichiarazione ICI relativo all’anno 2011, emesso da un Comune con riferimento a tre terreni classificati in catasto come aree fabbricabili. Il giudice di primo grado aveva disatteso l’impugnazione del contribuente. La Commissione Tributaria Regionale, in riforma della decisione, ha accolto l’appello della parte privata e ha annullato integralmente l’atto impositivo, rilevando che i terreni, destinati dal piano particolareggiato a verde pubblico attrezzato e ad area scolastica, non erano qualificabili come edificabili e che il valore era stato determinato in modo non corretto. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi, mentre la contribuente è rimasta intimata.
Con ordinanza n. 25201/2026, la Consulta ha compiuto una distinzione essenziale per il caso in esame. Quella tra vincoli di inedificabilità assoluta e vincoli di destinazione: mentre i primi escludono l’edificabilità, i secondi (come quelli che assegnano l’area a parco, servizi o attrezzature pubbliche) non fanno venir meno l’originaria natura edificabile, incidendo al contrario solo sul valore venale del bene in ragione della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie.
Pertanto, ai fini ICI, la qualificazione di un’area come fabbricabile non è esclusa dalla sua destinazione, nello strumento urbanistico generale, a verde pubblico attrezzato, ad area scolastica o ad attrezzature e servizi di interesse pubblico.
Il ricorso è quindi accolto, la sentenza è cassata e la causa è rinviata per nuovo esame al giudice di secondo grado in diversa composizione, con rimessione della pronuncia sulle spese.















