Risposta 26/2026. Nel forfettario rilevano anche i compensi erroneamente percepiti e poi restituiti
Con la Risposta a interpello n. 26/2026 l’Agenzia delle Entrate affronta un interessante quesito sulle condizioni di spettanza del regime forfettario. In particolare si tratta il caso di un contribuente in regime forfetario che ha percepito compensi in maniera erronea e si chiede se tali compensi fanno reddito e come tali possono determinare la fuoriuscita dal regime.
Premesse normative
Il regime forfettario (introdotto da introdotto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014) è un regime fiscale agevolato per le partite IVA individuali (professionisti e imprese). Questo regime è per chi ha ricavi annui fino a 85.000€. Il regime forfettario è l’unico regime fiscale agevolato attualmente disponibile in Italia: garantisce un’aliquota del 15% sull’imponibile, ridotta al 5% per i primi cinque anni per chi avvia una nuova attività.
Il caso
L’istante rappresenta di essere un medico di medicina generale e di applicare il regime forfettario per l’anno 2024. La stessa rileva che, a seguito di un errore amministrativo dell’ASP (Azienda Sanitaria Provinciale) è stata inquadrata come medico pediatra. Tale errore ha comportato l’applicazione, nel corso del 2024, di compensi di importo maggiore a quelli effettivamente spettanti.
L’istante dichiara a di aver rilevato l’errore solo nel 2025 e di averlo prontamente comunicato alla ASP, la quale, a seguito di controlli, ha quantificato le somme erogate in eccesso, che sono state interamente restituite.
Tuttavia, fa presente che la Certificazione Unica 2025, relativa al 2024, rilasciata dalla ASP, riporta l’importo complessivo dei compensi percepiti nel 2024 senza considerare le maggiori somme indebitamente corrisposte e poi recuperate nel 2025.
A causa dell’importo complessivo dei compensi indicati nella CU 2025, l’Istante risulta aver superato la soglia di euro 85.000, con il conseguente effetto della determinazione della fuoriuscita dal regime forfettario per l’anno 2025.
Chiede, dunque, come fare per recuperare le somme pagate indebitamente in dichiarazione dei redditi
Parere finale dell’Agenzia delle Entrate
L’Ente impositore, nel parere, richiama la disciplina del regime forfettario (art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014) e chiarisce un punto centrale.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito un punto delicato: ai fini del limite per la permanenza nel regime, contano anche le somme incassate e successivamente restituite.
Ai fini della verifica del limite di 85.000 euro, rientra ogni compenso percepito nel periodo d’imposta, anche se successivamente restituito al committente, ad esempio perché non spettante per errore di quantificazione .
Nel regime forfettario, infatti, opera il principio di cassa: rilevano i compensi effettivamente incassati nell’anno.
Di conseguenza anche i compensi erroneamente corrisposti nel 2024 concorrono sia alla determinazione della base imponibile, sia alla verifica del superamento della soglia di 85.000 euro .
Poiché – secondo quanto prospettato dalla contribuente – l’ammontare complessivo dei compensi percepiti nel 2024 ha superato il limite previsto, l’Agenzia conclude che il regime forfettario cessa di avere applicazione dal 2025, ai sensi del comma 71 dell’art. 1 della legge n. 190/2014 .
La restituzione avvenuta nel 2025 non incide sulla verifica della soglia relativa al 2024.
Quanto al maggior carico fiscale sostenuto, l’Agenzia precisa che la contribuente può esclusivamente:
- presentare un’istanza di rimborso all’ufficio territorialmente competente,
- nei termini di legge,
- per ottenere la restituzione dell’imposta sostitutiva versata sulle somme poi restituite .















