Nella ristrutturazione del debito, le procedure competitive per la vendita di beni sono richieste in alcuni contesti specifici, specialmente nei piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione (PRO) per evitare problemi di “agenzia” e garantire il miglior risultato per i creditori, come indicato da una decisione del Tribunale di Modena. Anche se non sempre espressamente previste, si ritiene che la loro adozione sia consigliabile quando la vendita di asset è funzionale alla ristrutturazione del debito e coinvolge la gestione degli interessi degli stakeholder.
Contesti in cui la procedura competitiva è rilevante:
- Piano di Ristrutturazione soggetto ad Omologazione (PRO): In questo tipo di piano, la vendita di beni per finanziare il risanamento può richiedere una procedura competitiva. L’obiettivo è garantire la trasparenza e l’efficacia nella vendita degli attivi, ottenendo il massimo valore possibile per soddisfare i creditori.
- Natura della procedura: Le procedure di vendita competitive sono meccanismi che cercano di evitare problemi di “agenzia”, ovvero la discrepanza tra gli interessi del gestore (l’imprenditore) e quelli dei beneficiari (i creditori). Il ricorso a procedure più trasparenti e competitive mira a tutelare meglio questi ultimi.
Con la sentenza n. 1/2025 il Tribunale di Palermo ha rigettato l’istanza di omologazione di una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore familiare presentata da due consumatori sovraindebitati, ai sensi e per gli effetti degli artt 66 e 67 del DLgs. 14/2019 (CCII), come da ultimo innovato e modificato dal DLgs.136/2024 (c.d. decreto correttivo-ter).
Tra gli spunti di riflessione offerti dalla pronuncia, ci si sofferma sulla puntuale disamina di una singola questione, inerente il profilo, di non poco momento nel contesto delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinate dal CCII, afferente alla valutazione giudiziale relativa alla fattibilità (anche) giuridica del piano di ristrutturazione proposto.
Ora, brevemente e preliminarmente ripercorrendo la fattispecie posta all’attenzione del giudicante da un punto di vista fattuale, due consumatori, segnatamente due membri della stessa famiglia conviventi ex artt 2 comma 1 lett. e) e 66 commi 1 e 2 del CCII assumendo di versare in uno stato di sovraindebitamento come definito dal combinato disposto di cui all’art. 2 comma 1 lett. a), b), c) del CCII, depositavano, presso il Tribunale di Palermo e per il tramite e con l’ausilio di un OCC territorialmente competente, un ricorso unitario con il quale domandavano l’omologazione di una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. del CCII, poi modificata.
Al fine di garantire una provvista da destinare al piano di ristrutturazione dei debiti, entrambi i ricorrenti proponevano la cessione a terzi, a titolo oneroso, del proprio diritto di proprietà vantato su due beni immobili, in esecuzione di due rispettivi contratti preliminari di compravendita risolutivamente condizionati alla mancata omologazione della proposta di ristrutturazione.
In altri termini, i proponenti, con i summenzionati contratti preliminari di compravendita condizionati debitamente allegati al piano, si erano impegnati a vendere la quota di un proprio bene immobile, condizionando l’efficacia vincolante del contratto sottoscritto alla condizione risolutiva espressa costituita dalla mancata omologazione del piano di ristrutturazione.
Esaminati la proposta e il piano così formulati, il Tribunale di Palermo ha, tuttavia, ritenuto che il piano, nella parte in cui prevedeva l’alienazione delle quote degli immobili di proprietà dei consumatori istanti in esecuzione dei preliminari di compravendita risolutivamente condizionati alla mancata omologazione della proposta, si ponesse in contrasto con la disposizione di cui all’art 71 comma 1 terzo periodo del CCII, la quale, al contrario, prevedeva che alle vendite ed alle cessione si dovesse necessariamente provvedere tramite procedure competitive, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Per detta ragione, il piano, pertanto, non avrebbe potuto essere omologato, poiché non fattibile (anche) sotto un profilo giuridico.















