La Cassazione penale, nella sentenza n. 27336/2026, approfondisce il tema delle modalità e dei limiti della confisca nell’ambito dei reati tributari.
La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III penale, n. 27336 del 2026, interviene su uno dei temi maggiormente dibattuti nel diritto penale tributario: la qualificazione del profitto del reato quando esso consiste non nell’acquisizione di una nuova ricchezza, bensì nel mancato sostenimento di un costo fiscale.
Il caso ad oggetto riguarda un contribuente che aveva presentato ricorso per cassazione contro la decisione del giudice d’appello disponente il non doversi procedere per prescrizione del reato ex. articolo 4 del D.Lgs 74/2000 (Dichiarazione infedele) a lui contestato, disponendo però ugualmente la confisca diretta (art. 12 bis del D.Lgs 74/2000) del profitto da esso derivante.
Nel ricorso presentato davanti al giudice di legittimità, l’istante lamentava l’erronea qualificazione della confisca come diretta invece che per equivalente e la conseguente illegittima applicazione di tale misura ablatoria nonostante il reato fosse stato dichiarato prescritto. Inoltre, faceva presente come il profitto del reato confiscato non corrispondeva ad un effettivo incremento patrimoniale, ma ad un “risparmio di spesa”.
Sul punto, la Cassazione, rigettando il ricorso del contribuente, ha ritenuto ammissibile la confisca diretta di somme di denaro quale profitto di uno dei reati previsti dal DLgs. 74/2000, pur se questo profitto sia costituito da “risparmio di spesa” inteso come vantaggio derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento fiscale.
L’elemento maggiormente significativo della decisione risiede tuttavia nell’aver ribadito che la natura diretta della confisca non consente alcuna presunzione automatica circa l’origine delle somme aggredite.
La fungibilità del denaro, infatti, non elimina la necessità di individuare il concreto vantaggio patrimoniale derivante dall’illecito e di dimostrare il collegamento tra tale vantaggio e il bene oggetto dell’ablazione.
La Suprema Corte ha affermato che il profitto costituito da risparmio di spesa per mancato pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto è da individuare specificatamente in quella somma che era nella disponibilità del contribuente al momento della consumazione del reato, e che non è stata versata all’Erario, nella misura in cui poteva e doveva esserlo.
Qualora il sequestro o la confisca intervengano a distanza di tempo dalla consumazione del reato, se non è possibile rinvenire tale somma, l’ablazione diretta potrà colpire quegli importi che, individuati seguendo un percorso “tracciabile”, di tale somma costituiscono il reimpiego.














