Pone dubbi l’art. 33 del DLgs. comma 4, 14/2019 (recante il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, CCII), che sanziona con l’inammissibilità la domanda di concordato minore presentata dall’imprenditore minore cancellato dal Registro delle imprese.
Infatti, la Relazione dell’Ufficio del massimario e del ruolo presso la Cassazione n. 10 del 30 gennaio 2025 sulla novità normativa rappresentata dal decreto correttivo-ter, ha rimesso all’interpretazione giurisprudenziale la ricerca di una convincente soluzione in merito a tale casistica.
La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 63 del 14 luglio 2025, in accoglimento di un reclamo presentato ex artt 50 e 80 del CCII avverso un decreto reso dal Tribunale che aveva, a sua volta, dichiarato inammissibile la domanda di concordato minore liquidatorio ex art. comma 2 del CCII proposta da un imprenditore individuale cancellato dal Registro delle imprese, ha prospettato la seguente soluzione interpretativa
In particolare, omologando il concordato minore liquidatorio presentato dal debitore sovraindebitato, la Corte d’Appello di Napoli ha riconosciuto la possibilità, in capo all’imprenditore cancellato dal Registro delle imprese con situazione debitoria mista, di accedere, oltre che alla liquidazione controllata del sovraindebitato di cui agli artt 268 del CCII o – in caso di incapienza – all’esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art 283 del CCII, anche al concordato minore liquidatorio ex art. 74 comma 2 del CCII.
E lo ha fatto non tanto opinando sulla circostanza per cui la norma di cui all’art. 33 comma 4 del CCII opererebbe un riferimento al solo imprenditore collettivo, quanto piuttosto articolando e sviluppando la considerazione secondo cui detta norma intenderebbe “[…] riferirsi al solo concordato […] in continuità, non anche a quello liquidatorio”.
Riflettendo sull’esegesi della norma di cui all’art. 33 comma 4 del CCII, nata dall’esigenza del CCII di risolvere una questione già affrontata dal diritto vivente e ripropostasi nel regime attuale, la Corte d’Appello di Napoli ha ritenuto come il consentire al debitore in esame l’accesso al concordato minore liquidatorio, che prevede la liquidazione dei beni senza la previsione della continuazione dell’attività, non rappresenti una soluzione distonica rispetto alla problematica evidenziata (e risolta) dal diritto vivente. Quest’ultimo, per l’appunto, voleva “escludere” che una impresa che volontariamente avesse deciso di cancellarsi dal Registro delle imprese potesse accedere a uno strumento che, al contrario, presupponesse e fosse finalizzato alla continuazione e risanamento della stessa.















