Per la configurabilità del concorso dell’amministratore privo di deleghe nella bancarotta patrimoniale potrebbero rilevare alcune novità introdotte nel codice civile dal DLgs. 47/2026, attuativo della L. 21/2024 (Legge Capitali)
L’articolo 2381 c.c., dettato in tema di spa, ma richiamato dall’art. 2475 c.c nel contesto delle srl, disponeva:“gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società”.
Ai sensi dell’articolo 40 c.p. la responsabilità degli amministratori privi di deleghe per bancarotta va collocata nell’alveo delle responsabilità per omesso impedimento dell’evento illecito, anche a titolo di dolo eventuale, a condizione che esistano, e siano in concreto percepiti da tali soggetti, segnali “perspicui e peculiari” dell’evento illecito, caratterizzati da un elevato grado di anormalità.
Si è, però, anche precisato come a rilevare non sia solo la prova della conoscenza del fatto illecito, ma altresì della concreta “conoscibilità” dello stesso.
Recentemente, peraltro, la sentenza della Cassazione n. 12065/2026 ha opportunamente precisato come la responsabilità dell’amministratore senza deleghe, a titolo di concorso nella bancarotta fraudolenta degli altri componenti con deleghe del CdA, non possa fondarsi sulla sola posizione di garanzia e discendere, per effetto di automatismi, dal mancato esercizio dei relativi doveri di intervento, occorrendo, invece, l’esistenza di puntuali elementi sintomatici, dotati del necessario spessore indiziario, che dimostrino un’omissione esorbitante dalla dimensione meramente colposa ed espressiva di una partecipazione volontaria alle condotte illecite degli amministratori con delega, seppure anche nella forma del dolo eventuale.
Come afferma Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 28343/2014, è decisivo “che si faccia riferimento ad un reale atteggiamento psichico che, sulla base di una chiara visione delle cose e delle prospettive della propria condotta, esprima una scelta razionale; e, soprattutto, che esso sia rapportato allo specifico evento lesivo ed implichi ponderata, consapevole adesione ad esso, per il caso che abbia a realizzarsi, che, per distinguersi dalla colpa cosciente, esige la rigorosa dimostrazione del fatto che il soggetto agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa”.
Rispetto a tali indicazioni occorre ora considerare come, in esito all’entrata in vigore delle novità apportate dal DLgs. 47/2026 (attuativo della c.d. legge Capitali), sembra aggravarsi la posizione degli amministratori privi di deleghe muniti di specifiche competenze. Infatti, “nell’assumere le proprie determinazioni, gli amministratori cui il consiglio non abbia delegato proprie attribuzioni fanno ragionevole affidamento, anche in relazione alle loro specifiche competenze, sulle informazioni ricevute in conformità alle previsioni della legge e dello statuto”.
Secondo le indicazioni della Relazione illustrativa, la modifica in questione sarebbe finalizzata ad aumentare il livello di diligenza degli amministratori privi di deleghe nel valutare l’adeguatezza di tali informazioni con riguardo alle materie in cui essi dispongano di “specifiche expertise”.















