Nel caso in cui il credito azionato con la domanda d’ammissione al passivo risulti, anche solo in parte, “accertato” con sentenza pronunciata prima della dichiarazione di fallimento ma in quel momento non ancora passata in giudicato, il giudice delegato, a norma dell’articolo 96 comma 2 n. 3 del RD 267/42, procede all’ammissione al passivo con riserva dell’impugnazione, che viene sciolta alla scadenza del termine per l’impugnazione ovvero con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il relativo giudizio.
Lo ribadisce ribadisce la Corte di Cassazione con ordinanza del 15 marzo 2026 n. 5843
L’ammissione con riserva, infatti, presuppone che il curatore contesti l’esistenza del credito e/o la sua quantificazione (ovvero condivida la contestazione già proposta sul punto dalla società poi fallita), proponendo, appunto, l’impugnazione avverso la sentenza o proseguendo l’impugnazione già proposta dal fallito.
In tali ipotesi, il (presunto) creditore, onde evitare gli effetti preclusivi derivanti dal passaggio in giudicato della decisione di merito, deve, pertanto, proporre (o proseguire) l’impugnazione in via ordinaria nei confronti del fallimento, con la conseguenza che la sentenza di accertamento del credito, eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado, spiega efficacia nei confronti della procedura (Cass. n. 10616/2025).
La legittima proposizione o prosecuzione del giudizio d’impugnazione nei confronti del fallimento, tuttavia, non presuppone, semplicemente, che, prima della dichiarazione di fallimento del debitore, sia stata pronunciata una sentenza che, nei confronti di quest’ultimo, abbia accertato l’esistenza (o l’inesistenza) di un credito azionato nei suoi confronti e che tale sentenza sia stata impugnata poi dall’una e/o dall’altra parte in sede ordinaria.
Si rende, infatti, anche necessario, onde assicurare al (presunto) creditore l’interesse alla prosecuzione in sede ordinaria del giudizio d’impugnazione, che lo stesso abbia domandato l’ammissione di tale credito al passivo del fallimento con riserva dell’esito del giudizio d’impugnazione della sentenza extra fallimentare e che tale domanda sia stata accolta, come tale, dal giudice delegato (o, in sede di opposizioni, dal tribunale).
Solo a tali condizioni, infatti, il processo d’impugnazione in sede ordinaria (convertito dalla legge in un eccezionale incidente di cognizione del giudizio di verificazione dello stato passivo in funzione dell’accertamento dell’an e/o del quantum della pretesa ivi azionata) può essere proseguito, con effetti nei confronti della massa, dal curatore del fallimento o nei confronti dello stesso.
Ne consegue che la sentenza resa all’esito dello stesso, nella parte in cui abbia provveduto al definitivo (ed esclusivo) accertamento dell’an e/o del quantum del credito vantato nei confronti del debitore poi fallito, spiega (su tali punti) la sua efficacia nei confronti del fallimento, tanto nel caso in cui, rigettando l’impugnazione proposta, abbia confermato la sentenza pronunciata prima della dichiarazione di fallimento, quanto nel caso in cui, accogliendola, l’abbia, viceversa, in tutto o in parte, riformata.















