Risulta degna di nota la sentenza n. 471 del 21 novembre 2025, con la quale il Tribunale di Torino – chiamato a pronunciarsi su di un ricorso depositato da un debitore persona fisica in proprio, per la dichiarazione di apertura, nei propri confronti, della liquidazione controllata del sovraindebitato, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito a mente dell’articolo 11 del CCII
Il ricorrente assumeva di risiedere formalmente, unitamente al proprio nucleo familiare, in uno dei Comuni compresi nel circondario del Tribunale di Torino, ma di essere domiciliato e di vivere prevalentemente, per ragioni strettamente economiche e lavorative, in altro Stato, diverso dall’Italia.
Nonostante la descritta condizione lavorativa, il ricorrente assumeva, comunque, di aver mantenuto un “legame” o, più precisamente, un interesse con lo Stato italiano, essendo proprietario di alcune quote di beni immobili ivi ubicate, nonché generalmente organizzando il rientro della propria famiglia in Italia durante i fine settimana; da ultimo, egli precisava che, nonostante anche il coniuge lavorasse effettivamente all’estero, il rapporto di lavoro era, comunque, connotato da precarietà e incertezza, trattandosi di un rapporto sì a tempo indeterminato, ma a chiamata e non essendovi concrete prospettive di ulteriore prosecuzione e ri-chiamata in tal senso.
Tuttavia, il Tribunale di Torino, con la sentenza in esame, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione:
– ai sensi dell’art. 11 comma 2 del CCII, la giurisdizione italiana sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali, c.d. COMI (acronimo di center of main interests);
– il COMI, la cui nozione non ha origine nazionale ma ricalca quella utilizzata nel Regolamento Ue n, 201%/148, è definito dall’art. 2 comma 1 lett. m) del CCII quale luogo in cui il debitore gestisce i propri interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi
– considerato il fatto che il debitore, nonostante il dato della residenza formale e l’ubicazione in Italia del proprio patrimonio immobiliare, viva, per ragioni economiche e lavorative, da diversi anni in altro Stato assieme al proprio nucleo familiare (Stato in cui anche il coniuge lavorerebbe, pur con contratto a chiamata, e in cui i figli frequenterebbero la scuola), il COMI non può essere che essere in quest’ultimo di fatto individuato, ivi gestendo il debitore i propri interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.
Il dato formale della residenza, pur accompagnato dalla presenza, in Italia, di un patrimonio immobiliare, non è stato ritenuto sufficiente a definire il COMI del debitore ricorrente, richiedendo un’ulteriore dimostrazione dell’effettiva gestione, in Italia, con contestuale riconoscibilità da parte dei terzi, dei propri interessi.















