In tema di società estinta non occorre che decorra il quinquennio ex art. 28 del DLgs. 175/2014 per la notifica dell’accertamento al socio unico e amministratore chiamato a rispondere ai fini della responsabilità prevista dall’art. 36 del DPR 602/73. Inoltre, non è necessario un accertamento specifico nei confronti del liquidatore, amministratore o socio ai fini di detta responsabilità, se l’accertamento societario contiene nella motivazione gli elementi utili a consentire la difesa dei soggetti interessati. Lo afferma l’ordinanza nell’ordinanza n. 24023 del 27 agosto 2025 depositata della Corte di Cassazione
Ad una società cancellata dal Registro delle imprese nel 2015 veniva notificato un avviso di accertamento nel 2017 in cui il socio unico ed ex amministratore era chiamato a rispondere anche a titolo personale ai fini della responsabilità ex art. 36 del DPR 602/73. Il socio unico ed ex amministratore si difendeva sostenendo che l’accertamento nei suoi confronti era illegittimo in quanto non erano decorsi i cinque anni dalla cancellazione della società ai sensi dell’art. 28 comma 4 del DLgs. 175/2014.
Tale tesi veniva accolta dal giudice del gravame, che affermava la necessità di un avviso di accertamento specifico e distinto per invocare la responsabilità del socio.
La Cassazione, invece, ha ribaltato tale assunto. Ha stabilito che è errato sostenere che per la “notifica dell’atto accertativo nei confronti del socio, ex art. 36 cit., fosse necessaria la definitiva estinzione della società, ossia non solo la sua cancellazione dal registro delle imprese, ma anche il decorso del quinquennio, previsto dall’art. 28 cit.”.
Il giudice di legittimità, dunque, ha ritenuto non necessario un accertamento ad hoc per rilevare la responsabilità del socio ex art. 36 del DPR 602/73 ma sufficiente quello societario se notificato al soggetto nei confronti del quale si intende far valere la responsabilità.















