In materia di bancarotta fraudolenta documentale “specifica”, non è sufficiente accertare l’omessa consegna delle scritture contabili senza provare il dolo di recare danno ai creditori o procurare, a sé o altri, un ingiusto profitto.
Ad affermarlo è l’interessante sentenza n. 14711 del 22/04/2026 della Corte di Cassazione.
L’articolo 216 n. 2 del RD 267/42, ora confluito nell’articolo 322 del DLgs. 14/2019, contempla una prima ipotesi che consiste nella fraudolenta tenuta delle scritture contabili, con modalità tali da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari dell’impresa. Tale fattispecie presuppone il dolo generico ai fini della sua integrazione
La seconda è insita nell’occultamento, omessa tenuta o distruzione delle scritture contabili e ha come presupposto la loro fisica inesistenza, “in tutto o in parte”, richiedente la volontà di recare danno ai creditori o procurare, a sé o altri, un ingiusto profitto (dolo specifico).
In breve, solo la materiale tenuta delle scritture con modalità “ingannatorie” (mediante l’annotazione di dati falsi o l’omessa annotazione di singoli dati veri, artatamente compiuta al fine di rendere impossibile la ricostruzione degli affari e del patrimonio della fallita) integra la bancarotta fraudolenta documentale “generale” e, sotto il profilo soggettivo, implica il dolo generico.
Invece, la carenza, anche parziale, delle scritture o la loro formale esistenza con totale assenza di annotazioni configurano – in assenza del detto connotato decettivo – bancarotta fraudolenta documentale “specifica”, richiedendo il fine di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o altri un ingiusto profitto.
Il caso affrontato dalla Cassazione
Nel caso affrontato dalla sentenza in commento, la prova dell’elemento soggettivo era stata tratta dalle sole modalità della condotta e, in particolare, dall’avvenuta presa in consegna della documentazione contabile da parte dell’amministratore (attestata dall’atto di cessione quote ove l’imputato dichiarava di aver “preso visione e ricevuto” le scritture) e dalla sua successiva mancata consegna agli organi fallimentari. Da ciò il giudice di merito aveva ritenuta integrata la condotta di sottrazione o occultamento con dolo specifico.
La sentenza di condanna di appello affermava infatti che “la condotta dell’imputato – che si è costantemente sottratto alla doverosa collaborazione con il curatore fallimentare, senza rendere alcun chiarimento né giustificazione per la mancata presentazione delle scritture e della documentazione contabile – è sufficiente a rendere non ragionevolmente dubitabile il dolo richiesto dalla norma penale”.
Per la Cassazione, tuttavia, ciò non basta a far desumere il menzionato dolo specifico, ovvero la precisa volontà dell’imputato di ingannare il ceto creditorio o di procurare a sé o altri un ingiusto profitto, e a distinguere la bancarotta fraudolenta documentale da quella semplice (il cui elemento oggettivo è integrato analogamente dalla mera omessa tenuta delle scritture contabili).















