Svolta da Lussemburgo dopo lo stop del Consiglio di Stato italiano: l’accesso ai dati sulla trasparenza societaria è salvo, anche se al ricorrere di determinate condizioni.
La Corte di giustizia dell’UE da il “via libera” alla nuova operatività del Registro dei titolari effettivi respingendo i ricorsi presentati dalle società fiduciarie.
I fatti di causa
La Corte europea si è pronunciata definitivamente sulle cause riunite C-684/24 e C-685/24;
la vicenda era nata dai ricorsi avanzati da società fiduciarie italiane che avevano promosso un ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia), eccependo, in particolare, l’incompatibilità delle norme nazionali di recepimento di talune disposizioni della quarta direttiva antiriciclaggio con il diritto dell’Unione, nonché l’illegittimità di alcune disposizioni della direttiva stessa;
a seguito del rigetto dei loro ricorsi da parte del TAR, tali società si sono rivolte al Consiglio di Stato (Italia), il quale ha presentato alla Corte di giustizia UE due distinte domande di pronuncia pregiudiziale riguardanti la validità e l’interpretazione di tali disposizioni;
con sentenza del 21 maggio 2026, la Corte ha respinto i ricorsi delle fiduciarie, confermando che la normativa comunitaria rispetta il principio della certezza del diritto, poiché i poteri e i limiti delle autorità nazionali sono definiti con precisione.
La controversa natura delle “società fiduciarie”
Le società fiduciarie ricorrevano al Consiglio di Stato ottenendo la sospensione del Registro dei titolari effettivi per una questione attinente alla loro natura:
sostenevano infatti che nel mandato fiduciario, al contrario di quanto avviene nel “trust”, il cliente mantiene la proprietà sostanziale dei beni affidati.
La natura stessa delle fiduciarie, pertanto, ha di per sé già come pilastro la segretezza del nome del fiduciante e tali schemi societari dovevano essere sottratto agli obblighi di comunicazione al registro dei titolari effettivi.
Corte di Giustizia: accesso al registro selettivo
La Corte ha però smontato questa tesi: l’assenza di un passaggio di proprietà non impedisce di considerare il mandato fiduciario come un “istituto giuridico affine al trust”.
I giudici di Lussemburgo hanno inoltre stabilito che la pubblicazione di questi dati non viola i diritti fondamentali alla privacy e alla protezione dei dati personali (Artt. 7 e 8 della Carta UE); l’accesso del pubblico è infatti tutelato e bilanciato poiché subordinato alla dimostrazione di un “interesse legittimo.”
Infine, la sentenza valida la scelta italiana di affidare alle Camere di Commercio (organi amministrativi non giudiziari) il compito di decidere sulle richieste di deroga all’accesso ai dati.
A seguito di questa pronuncia europea, Palazzo Spada dovrà revocare la sospensiva e respingere i ricorsi, sbloccando definitivamente il Registro dei titolari effettivi.















