Non ogni atto di disposizione patrimoniale rivelatosi svantaggioso può essere considerato integrativo di una condotta distrattiva, ma solo quello che abbia in concreto l’attitudine a creare un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie. Inoltre, è anche necessario che il soggetto agente abbia la consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un effettivo danno ai creditori.
Tale principio è stato sancito nella sentenza della Cassazione n. 8587 del 04.03.2026, che ha annullato la bancarotta fraudolenta patrimoniale ex articolo 216 del R.D 267/42, oggi confluito nel DLgs. 1472019, contestata a un membro del consiglio di amministrazione di una società cooperativa sociale, sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, costui aveva partecipato alla stipulazione di un contratto di locazione avente un canone ritenuto svantaggioso per la società in quanto eccessivamente oneroso rispetto al valore del bene, risultato per di più di proprietà di altri due membri del consiglio di amministrazione.
I giudici di legittimità ricordano, innanzitutto, come l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione sia costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.
L’accertamento dell’elemento soggettivo in capo al soggetto membro del consiglio di amministrazione, può essere desunto facendo riferimento ai c.d. “indici di fraudolenza”
Dunque, alla luce del suo comportamento in relazione alla condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nel contesto in cui l’impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale
Giova considerare che quanto più un’operazione sia palesemente pregiudizievole per la società o priva di una sua razionale giustificazione, tanto più sarà ragionevole ritenere che la stessa fosse, sin dall’inizio, preordinata a depauperare il patrimonio sociale in modo da porre in pericolo le ragioni creditorie; ancor più se l’operazione, svantaggiosa per l’impresa fallita, si appalesi invece vantaggiosa per lo stesso imprenditore o per soggetti a lui collegati. Tuttavia, afferma la sentenza della Suprema Corte, non possono essere considerate indicative della “fraudolenza” né le scelte imprenditoriali rivelatesi solo ex post dannose per la società, ma inizialmente connotate da una propria razionalità, né quelle condotte negligenti o imprudenti che, essendo comunque inquadrabili nella cornice degli scopi e degli interessi della società, potrebbero al più configurare il meno grave reato di bancarotta semplice.
Nel caso di specie, il dolo dell’amministratore era stato desunto dal fatto che lo stesso aveva partecipato all’approvazione delle delibere considerate pregiudizievoli, conoscendo (o dovendo conoscere) il carattere distrattivo delle operazioni, nonché il fatto che l’immobile locato fosse in realtà di proprietà di altri due membri del consiglio e vi era, quindi, una situazione palese di conflitto di interessi.
La Cassazione, però, non ritiene così adeguatamente provato l’elemento soggettivo, escludendo che possa rilevare a tale scopo qualsiasi riferimento a una gestione “imprudente” da parte dell’amministratore, che al più potrebbe giustificare una diversa qualificazione della condotta a lui ascritta.















