La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28576 depositata il 28 ottobre 2025, è intervenuta in tema di liquidazione controllata del sovraindebitato, enunciando il principio di diritto secondo il quale la completezza e l’attendibilità della relazione dell’OCC sulla documentazione depositata dal debitore e sulla relativa situazione economico-patrimoniale e finanziaria, ex art 269 del DLgs. 14/2019 (CCII), rappresenta un presupposto per l’ammissione alla procedura, il cui accertamento è riservato al giudice di merito, ex art 270 del CCII, e non è limitato al mero controllo formale in ordine all’esistenza della stessa.
In base all’art. 270 comma 1 del CCII, il Tribunale dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione controllata, una volta verificati i presupposti di cui agli artt 268 e 269 del CCII.
In particolare, in forza dell’art. 269 comma 2, è necessario allegare al ricorso una relazione redatta dall’OCC, contenente una valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
Il giudice opererà, al riguardo, un controllo non soltanto di natura formale, ma verificherà la sostanziale corretta predisposizione della relazione sotto il profilo della completezza e attendibilità dei dati indicati.
Lo scopo di tale controllo, precisano i giudici di legittimità, non è solo quello di assicurare ai creditori la puntuale conoscenza della effettiva consistenza dell’attivo destinato al soddisfacimento dei crediti, ma anche quello di consentire al liquidatore di poter utilmente esercitare le azioni finalizzate all’incremento del patrimonio destinato al soddisfacimento dei creditori.
Nel caso di specie, il debitore aveva omesso di dichiarare la vendita di tutto il suo complesso immobiliare alla società controllata dal figlio e tale circostanza non risultava neppure dalla relazione dell’OCC in merito alla situazione economico-patrimoniale del debitore, nonostante non fosse spirato il termine per l’azione di simulazione della compravendita, ai fini della reintegrazione del patrimonio del debitore, al momento del deposito del ricorso per l’apertura della liquidazione controllata. Dalla fattispecie de qua emerge, secondo la Suprema Corte, come il controllo del giudice, nella verifica del presupposto di cui all’art 269 del CCII, non possa essere solo formale, ma effettivo e penetrante nell’interesse dei creditori.















