Il Dlgs. 14/2019 (CCII), dopo varie “correzioni” tramite decreti legislativi, è giunto all’attuale definizione di crisi come “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi” (art. 2 comma 1 lett. a) del CCII).
Quindi, viene individuato uno screening avente orizzonte annuale, in sintonia con quanto disposto dall’art. 3 comma 3 lett. b) del CCII che, al fine di intercettare tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa e imporre l’istituzione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili, dispone che tali assetti possano considerarsi “adeguati” se prevedono anche “la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi”.
In breve, le società devono adottare un budget economico e finanziario, per pianificare i flussi di cassa relativi ai dodici mesi successivi, dotandosi di un idoneo apparato di controllo al fine di intercettare in anticipo la crisi ed evitare il default.
Nel contempo, l’art 3 comma 3 del CCII definisce le caratteristiche che deve presentare l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile: esso può considerarsi “adeguato” a condizione che sia in grado di consentire, in maniera costante e tempestiva, lo svolgimento di determinate verifiche, l’ottenimento di rilevanti informazioni e la segnalazione di eventuali segnali di allarme.
Ovviamente, per le società, la prescrizione dell’art. 2381 c.c comma 5 c.c. impone agli organi delegati di “curare” che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, l’art. 2381 comma 3 c.c. stabilisce che il CdA nel suo complesso ha il compito di valutare l’adeguatezza di tali assetti e l’ 2403 c.c comma 1 c.c. afferma che il Collegio sindacale ha il compito di vigilare sull’adeguatezza e concreto funzionamento degli assetti adottati.
Svolte tali premesse, appare lecito interrogarsi su cosa possa essere imputato agli amministratori (ex post) e quali rimedi possano essere invocati (ex ante) dai soci, in caso di omessa istituzione degli “adeguati assetti organizzativi”.
Circa il primo aspetto si rileva che, in caso d’inadempienza, gli amministratori possono essere chiamati a una responsabilità risarcitoria in caso di default, perché senza un adeguato assetto organizzativo viene meno un presidio conservativo a tutela di creditori e, quindi, l’attività svolta è paragonabile a quella illecitamente condotta con un patrimonio negativo.
Circa il secondo aspetto, merita rilievo quanto disposto dal Tribunale di Venezia nel decreto del 26 agosto 2025 che, nell’ambito di un procedimento ex art 2409 c.c., intrapreso da un socio (nella fattispecie una società partecipante) che aveva evidenziato la carenza di adeguati assetti amministrativi e contabili, ha disposto la preventiva nomina di un ispettore al fine dell’eventuale sostituzione dell’organo amministrativo con un amministratore giudiziario.















