L’ordinanza del Tribunale di Napoli del 29 settembre scorso si è soffermata anche sulle caratteristiche che può presentare il controllo giudiziale sull’attività amministrativa.
Si ricorda, quindi, come giurisprudenza e dottrina ritengano che le scelte gestionali degli amministratori debbano essere adottate facendo leva su un’adeguata istruttoria.
L’amministratore non risponde della bontà delle scelte gestionali, nel senso che non è sindacabile il merito gestorio, se non nella misura in cui si riscontri l’omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel determinato tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità; ciò secondo un criterio di prevedibilità e prevenibilità delle conseguenze insoddisfacenti e pregiudizievoli correlato all’ordinaria diligenza professionale a cui ciascun buon amministratore è obbligato.
I principi di corretta gestione dell’impresa riguardano la raccolta delle informazioni necessarie prima dell’avvio di nuove operazioni, la valutazione dell’entità e della natura dei rischi connessi, le possibilità di finanziamento dell’operazione e la considerazione del rapporto fra rischi, costi e benefici sia nell’immediato che in futuro.
Ai fini del controllo giudiziale sull’attività amministrativa, il sindacato che può esercitare il giudice deve essere diretto a valutare la ragionevolezza della scelta dell’organo gestorio dell’impresa tramite la verifica dei seguenti aspetti:
– regolare svolgimento del procedimento di formazione della decisione, che deve essere caratterizzato dalla predisposizione di un piano industriale o commerciale (o comunque dall’indicazione dell’obiettivo specifico da perseguire), dalla selezione degli strumenti organizzativi e finanziari necessari per la realizzazione dei fini indicati, dalla individuazione dello specifico rischio d’impresa e dall’adozione delle misure necessarie per neutralizzarlo;
– rispetto delle norme di legge che presiedono alla formazione del procedimento organizzativo-gestionale e delle regole tecniche, richiamate da norme di legge, che comunque puntualizzano il procedimento decisionale a presidio di interessi di natura “indisponibile”.
Un ultimo aspetto di interesse nella decisione del Tribunale di Napoli attiene alla posizione del curatore speciale della società nominato ex art 78 ed 81 c.p.c
L’art. 78 c.p.c. conferisce al curatore speciale la legittimazione processuale sottratta all’amministratore della società in conflitto di interessi. Con la conseguenza che in capo al curatore speciale si instaura una rappresentanza sostanziale nel processo, ossia un potere temporalmente provvisorio e che riguarda l’interesse (giuridicamente rilevante) oggetto di quel giudizio.
Ne deriva che il curatore speciale non può, in nome e per conto della società, esercitare tutti i diritti giuridicamente riferibili all’ente, esautorando gli amministratori, ma esclusivamente, il corporate interest confliggente con gli interessi personali e patrimoniali del singolo amministratore.














