L’oggetto sociale innovativo formulato in modo non adeguato nello statuto può avere conseguenze sfavorevoli per la società che voglia qualificarsi, o che sia già qualificata, come start up innovativa e beneficiare della disciplina agevolativa ad essa riservata.
Ai sensi dell’articolo 25, comma 2 lett. da a-bis) a h) del DL 179/2012, per qualificarsi come start up innovativa e potersi iscrivere nella sezione speciale del Registro delle imprese, con conseguente applicazione del regime agevolato dedicato, la start-up deve essere in possesso di una serie di requisiti cumulativi, nonché di alcuni altri solo alternativi.
Tra i requisiti qualificanti, la lett. f) richiede che la start up abbia “quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico” e che non svolga “attività prevalente di agenzia e di consulenza”.
Per questo motivo, la sola commercializzazione di prodotti, seppur innovativi, non parrebbe sufficiente al riconoscimento del requisito in esame (parere MISE 20 maggio 2016 n. 141363).
I beni o i servizi devono poi essere “innovativi ad alto valore tecnologico”. Secondo il MISE, l’assenza di congiunzione tra “innovazione” e “alto valore tecnologico” indica un binomio indissolubile, condicio sine qua non per la definizione della fattispecie e, quindi, per l’iscrizione nella sezione speciale.
Dall’entrata in vigore della L. 193/2024 (art. 28 comma 1 lett. b), poi, vige il riportato divieto di svolgere attività prevalente di agenzia e di consulenza; attività il cui perimetro è stato definito dal MIMIT con l’indicazione (non esaustiva) di alcuni codici ATECO che, se prevalenti, escludono la società dal regime agevolato
Ne consegue che, per la descrizione dell’oggetto sociale è consigliabile utilizzare una formulazione specifica che metta chiaramente in luce l’esclusività o la prevalenza dell’attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico. È anche possibile indicare ulteriori attività nell’oggetto sociale, ma, in tal caso, dovrà essere chiaro che queste sono meramente secondarie (ad esempio, accessorie o strumentali) rispetto a quella prevalente.
Una descrizione vaga e approssimativa dell’oggetto sociale rischia di causare problemi alla società, sia in sede di iscrizione, come start up innovativa, nella sezione speciale del Registro delle imprese, sia in occasione dei controlli annuali circa il mantenimento dei requisiti effettuati dalle Camere di Commercio.
Nel primo caso, la società potrebbe vedersi rifiutare l’iscrizione e, per questo motivo, le sarebbe precluso l’accesso ai benefici riservati alle start up innovative. Al riguardo appare opportuno ricordare come il il Tribunale di Roma, con il decreto 5 aprile 2019, abbia precisato che l’Ufficio del Registro delle imprese “non può rifiutare l’iscrizione nella sezione speciale ad un’aspirante start-up innovativa, salvo il caso di manifesta carenza nell’oggetto sociale dei caratteri di innovatività ed alto valore tecnologico dei prodotti e/o servizi offerti dall’impresa”.
Il secondo caso è decisamente più impattante, perché la società ha già ottenuto l’iscrizione nella sezione speciale superando il primo controllo camerale – pur con una formulazione imprecisa dell’oggetto sociale – e, in qualità di start up innovativa, sta beneficiando della disciplina di favore. In tale ipotesi, se, in sede di controllo periodico, l’attività realmente svolta dalla società non risultasse allineata ai parametri normativi sopra descritti, o rientrasse nell’ambito di quelle espressamente vietate, rischierebbe di incorrere nella cancellazione dalla predetta sezione















