La Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto nell’ordinanza n. 5138/2025:
“in tema di imposte sui redditi, sussiste l’assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell’ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l’essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione, con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente”
Tuttavia, tale presunzione assoluta di incompatibilità tra la carica di Presidente del Cda e di amministratore unico di società di capitali non può sempre ritenersi pacifica, in quanto non considera come anche queste ultime figure possano essere legate alla società da un rapporto di lavoro subordinato, assoggettati pertanto ad un potere disciplinare e di controllo da parte degli altri componenti dell’organo cui egli appartiene. Non essendo inoltre sufficiente a configurare la compatibilità col lavoro dipendente di tali ultime figure neanche l’osservanza di un determinato orario di lavoro e la percezione di una regolare retribuzione
Si osserva, altresì, come in diverse occasioni la Suprema Corte si sia contraddetta su tali figure, escludendo espressamente una incompatibilità assoluta tra la posizione di Presidente di CdA e di lavoratore subordinato. Anzi, parificando tale carica a quella di qualsiasi altro componente dell’organo gestorio, con la conseguenza che anche rispetto a esso sarebbe configurabile un rapporto di lavoro subordinato con la società a condizione che sia provata l’esistenza del vincolo di subordinazione
Si tratta, peraltro, di una soluzione condivisa anche dal messaggio INPS n. 3359/2019, che sottolinea, altresì, come neanche il conferimento del potere di rappresentanza al presidente del Cda possa estendere automaticamente ad esso la qualifica di lavoratore autonomo e non dipendente















