Il 29 settembre è stata presentata alla Camera una prima proposta di disegno di legge volto a modificare il DLgs. 231/2001 materia di responsabilità “da reato” delle persone giuridiche.
Questi gli aspetti rilevanti del disegno di legge 2632, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, per fatti illeciti dipendenti da reato.
Per prima cosa viene affrontata la questione della natura della responsabilità degli enti: a proposta vuole sostituire o eliminare tutte le espressioni nel DLgs. 231/2001 che qualificano, in qualunque modo, l’illecito o la sanzione come “amministrativi”. La sua natura sarà esclusivamente di rilievo penale
Inoltre, rileva l’espressa esclusione delle “ditte individuali” e l’esclusione di quelli che sono definiti “enti di piccole dimensioni”. Si intendono per tali gli enti il cui organo amministrativo, al momento della commissione del reato, è privo di un’effettiva autonomia organizzativa e gestionale nel perseguimento dell’oggetto sociale rispetto ai soggetti che, anche di fatto, ne hanno il controllo, e presentano congiuntamente i seguenti requisiti: un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a 220.000 euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni per un ammontare complessivo annuo non superiore a 440.000 euro; dipendenti occupati in media non superiore a 10 unità. Sono però esclusi dalla definizione di “piccole dimensioni” gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento
La proposta estende inoltre la giurisdizione italiana agli enti con sede legale Ue o extra-Ue che operino in Italia tramite una stabile organizzazione o una struttura priva di personalità giuridica
Per quanto riguarda gli reati colposi, si stabilisce che in tali casi l’interesse o il vantaggio sussiste se la condotta, in violazione di regole cautelari, è stata finalizzata a conseguire o ha conseguito un risparmio di spesa, un incremento produttivo o un altro beneficio suscettibile di valutazione economica per l’ente.
Sparisce tra le condizioni di esclusione della responsabilità il riferimento espresso alla “elusione fraudolenta” del modello organizzativo, restando invece centrali ed importanti l’adozione e l’efficace attuazione del modello e l’attività dell’Organismo di vigilanza, tanto che viene dedicato un articolo alla struttura del MOG che nella vigente disciplina non trova alcun dettaglio normativo.
Altra disposizione è dedicata all’Organismo di vigilanza. Al contrario di ciò che oggi è previsto dall’art, 6 comma 4-bis del DLgs. 231/2001 e di quanto viene consigliato da Banca d’Italia per il sistema bancario, è stabilito che, nelle società di capitali, i membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo della gestione non possono svolgere al contempo le funzioni di OdV.
Si prevede poi un sistema semplificato di organizzazione e gestione per gli enti di medie dimensioni (inteso come ente con meno di 30 dipendenti e che non appartiene a un gruppo di imprese, né rientra nella definizione sopra citata di “piccole dimensioni”). Per i gruppi, la controllante risponderà dei reati commessi dai soggetti su cui esercita controllo, direzione o coordinamento, se il fatto è stato commesso nel suo specifico interesse o vantaggio.
Viene giustamente estesa alle persone giuridiche la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto che già esiste per le persone fisiche, dettagliando alcune peculiarità per gli enti collettivi.
Si prevede, inoltre, la non punibilità derivante da condotte di “collaborazione” con la giustizia, prevedendo che l’ente che si sia dotato di un modello di organizzazione, “anche non idoneo”, non sia punibile se, prima di avere avuto notizia di un procedimento a suo carico o a carico della persona fisica autrice del reato, abbia fornito all’autorità giudiziaria elementi di prova determinanti per la ricostruzione del fatto o per l’individuazione degli autori e si sia adoperato per evitare che l’attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori. La non punibilità è comunque subordinata all’eliminazione, prima dell’apertura del dibattimento, delle carenze organizzative che hanno agevolato il reato, con l’adozione e l’efficace attuazione di misure idonee a ridurre il rischio di commissione di reati della stessa specie.
In ultimo, previste modifiche alle norme sulle sanzioni e sulla procedura, oltre che la previsione espressa per la messa in prova.















