Anche una condotta omissiva da parte del datore di lavoro circa le necessarie misure da adottare può causare il delitto di epidemia colposa
La disciplina del delitto di epidemia colposa è contenuta nell’art. 438 c.p, che punisce chiunque cagioni un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 27515, depositata il 28 luglio 2025, hanno confermato la compatibilità di tale fattispecie con la causalità omissiva prevista dall’art. 40 comma 2 c.p. (impedire il verificarsi di un evento equivale a cagionarlo).
Nel caso di specie, l’accusa contestava al delegato del datore di lavoro ex art. 16 del DLgs. 81/2008 la colpa di avere cagionato un’epidemia di SARS-CoV-2 (agli inizi del 2020) all’interno di un ospedale, non fornendo ai lavoratori dello stesso i necessari dispositivi di protezione individuale, in numero idoneo, al fine di contrastare, all’interno del nosocomio, la diffusione del virus. Viene altresì contestato di non avere assicurato ai lavoratori una formazione sufficiente e adeguata al rischio proveniente da tale virus e di non aver adottato misure collettive e individuali di protezione dal rischio biologico.
Il Tribunale di merito assolveva tale soggetto ritenendo che tali condotte omissive non potessero fondare il reato in questione.
Investite del tema, però, le Sezioni Unite evidenziano che il dato normativo dell’art. 438 c.p. si limita a prevedere come reato il cagionare “un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni”. Viene quindi ripudiato l’assunto che detta diffusione possa esservi solo in quanto la stessa avvenga per effetto di “spargimento” dei germi patogeni a opera del soggetto agente, con la conseguenza, ad esempio, che non potrebbe cagionare un’epidemia chi, infetto, contagi altre persone. Si tratta dunque di un reato “a forma libera” che può essere realizzato con diverse tipologie di condotta e dunque anche con una condotta omissiva.
Resta dunque fermo che, per aversi reato nella forma omissiva, dovrà pur sempre sussistere in capo al soggetto agente l’obbligo giuridico di attivarsi e, con specifico riferimento al reato di epidemia in questione, sarà necessaria la valutazione che l’omesso impedimento della diffusione del germe abbia determinato o a concorso a determinazione la diffusione del fenomeno, massivo e incontrollabile, lesivo del bene-collettivo della salute (cfr. Cass. SS.UU. n.38343/2014)
Le Sezioni Unite annullano dunque la sentenza di assoluzione in quanto fondata sull’assunto della impossibilità in linea teorica di configurare la epidemia colposa nella forma della omissione.















