Il decreto del Tribunale di Modena
Il Tribunale di Modena si discosta dal principio di diritto espresso dalla Cassazione in tema di esdebitazione del debitore già sottoposto a fallimento e non precedentemente esdebitato.
Con decreto del 1° luglio 2026, il Tribunale di Modena ha riconosciuto l’esdebitazione ex art. 282 del Codice della crisi a un debitore che, prima dell’apertura della liquidazione controllata, era stato sottoposto a una procedura fallimentare conclusasi senza l’ottenimento del beneficio dell’esdebitazione.
La decisione assume particolare rilievo perché si pone espressamente in contrasto con il principio enunciato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30108/2025, pur distinguendo la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte da quella sottoposta al proprio esame.
Il precedente della Cassazione
Con l’ordinanza n. 30108/2025, la Cassazione aveva affrontato la posizione di un soggetto già dichiarato fallito, il quale, senza avere ottenuto l’esdebitazione ai sensi dell’art. 142 della legge fallimentare, aveva successivamente richiesto l’accesso all’esdebitazione del debitore incapiente prevista dall’art. 283 CCII.
La Corte, pur dichiarando inammissibile il ricorso, ha enunciato, ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., un principio di diritto nell’interesse della legge.
In particolare, è stata ritenuta preclusa la possibilità per il debitore già fallito e non esdebitato di ottenere, attraverso l’art. 283 CCII, la liberazione dai medesimi debiti rimasti insoddisfatti nella precedente procedura concorsuale.
La soluzione è stata ricondotta all’esigenza di evitare che il nuovo istituto dell’esdebitazione possa essere utilizzato per eludere le condizioni e i limiti previsti dalla disciplina applicabile al precedente fallimento.
La Cassazione ha, tuttavia, lasciato aperta la diversa questione relativa all’ipotesi in cui, dopo la chiusura del fallimento, siano sorti ulteriori debiti. Non è stato chiarito, in particolare, quale rilevanza debba assumere la presenza di una nuova esposizione debitoria e se l’eventuale successiva esdebitazione possa estendersi anche ai debiti anteriori rimasti insoddisfatti.
La liquidazione controllata quale nuova procedura
È proprio su tale distinzione che si concentra il decreto del Tribunale di Modena.
Nel caso esaminato, il debitore, già interessato da una precedente procedura fallimentare conclusasi senza esdebitazione, era stato successivamente ammesso alla liquidazione controllata.
La procedura aveva consentito la liquidazione delle attività disponibili e il soddisfacimento dei creditori in misura non irrilevante rispetto alle risorse concretamente acquisibili.
Il passivo comprendeva in larga parte debiti già esistenti al momento del precedente fallimento, ma risultava anche una componente di debito maturata successivamente.
Al termine della procedura, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’esdebitazione prevista dall’art. 282 CCII.
La distinzione tra l’art. 283 e l’art. 282 CCII
Il principale elemento di differenziazione rispetto al precedente di legittimità viene individuato nella diversa disciplina applicata.
L’art. 283 CCII disciplina l’esdebitazione del debitore incapiente e consente, in presenza dei relativi presupposti, di conseguire il beneficio senza procedere alla liquidazione del patrimonio.
L’art. 282 CCII, invece, collega l’esdebitazione alla conclusione della liquidazione controllata.
Secondo il Tribunale di Modena, non sarebbe quindi possibile estendere automaticamente alla fattispecie dell’art. 282 CCII il principio elaborato dalla Cassazione con riferimento all’art. 283 CCII.
La liquidazione controllata costituisce, infatti, una nuova procedura concorsuale nella quale i creditori vengono nuovamente coinvolti e il patrimonio e le eventuali entrate del debitore sono sottoposti alle verifiche proprie della procedura.
In questa prospettiva, l’esdebitazione non rappresenterebbe una mera riproposizione della richiesta già non accolta nell’ambito del precedente fallimento, ma l’effetto conclusivo di una nuova procedura concorsuale, caratterizzata da una concreta attività liquidatoria.
Rileva anche la presenza di debiti sopravvenuti
Un ulteriore elemento valorizzato dal Tribunale è costituito dalla presenza di un’esposizione debitoria successiva alla chiusura del precedente fallimento.
Si tratta di un profilo particolarmente significativo alla luce della stessa ordinanza n. 30108/2025.
La Cassazione aveva infatti prospettato la possibilità che la soluzione potesse essere diversa qualora l’esposizione debitoria del soggetto fosse, almeno in parte, successiva alla precedente procedura fallimentare.
Il decreto modenese valorizza tale circostanza nel contesto complessivo della vicenda, senza però attribuire al debito sopravvenuto, isolatamente considerato, un effetto automaticamente decisivo.
La presenza di una nuova esposizione viene infatti valutata insieme allo svolgimento della liquidazione controllata, alla condotta















