Come previsto dall’ articolo 1 comma 857 della L. 207/2024, gli “organi di controllo”, anche in forma monocratica, delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa a carico dello Stato, provvedono nello svolgimento dei compiti, e secondo le responsabilità ad essi attribuiti in base alla normativa vigente, ad effettuare apposite attività di verifica tese ad accertare che l’utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali i medesimi sono stati concessi e a inviare annualmente al MEF una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.
La determinazione del contributo di entità significativa è stata rimessa a un DPCM che solo di recente è stato bollinato dalla Ragioneria di Stato ed è ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Si precisa (all’art. 1) che sono da considerare di entità significativa i contributi a carico dello Stato, erogati da amministrazioni centrali dello Stato o da società da queste direttamente possedute in misura maggioritaria o da enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni centrali, che, cumulativamente:
– sono destinati alla realizzazione di finalità o di specifici progetti di interesse pubblico, con esclusione dei contributi destinati a una generalità di soggetti, di quelli aventi natura corrispettiva, retributiva, indennitaria o risarcitoria, di quelli concessi sotto forma di credito di imposta, nonché di quelli erogati, tra gli altri, ad ETS ex DLgs. 117/2017 ad ONLUS ex DLgs. 460/97 iscritte nella relativa anagrafe), nonché a favore degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e degli enti riconosciuti delle confessioni religiose che hanno sottoscritto intese con lo Stato;
– sono di importo superiore a un milione di euro annui ovvero, nel caso di importi fino a un milione di euro annui, sono di ammontare pari ad almeno il 50% del totale delle entrate o del valore della produzione del soggetto beneficiario. A tali fini rilevano i contributi comunque percepiti, anche in forma disgiunta.
Sono da considerare i contributi percepiti dal 1° gennaio 2025, ferma restando la possibilità di rinuncia.
Dalla considerazione dei contributi percepiti a partire dal 1° gennaio 2025 consegue che la prima relazione dovrà essere inviata entro il 30 aprile 2026. Il mancato invio della relazione, così come la comunicazione di mancata esecuzione del progetto (o di mancato rispetto delle finalità per le quali il contributo è stato concesso), sono valutate per l’eventuale ammissione all’erogazione di contributi pubblici o del medesimo contributo, qualora previsto, nella successiva annualità.














