La sentenza con cui il Tribunale di Torino del 26 settembre 2025, che ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da un debitore persona fisica, ha il pregio di soffermarsi sul discusso tema della “colpa” grave del debitore sovraindebitao quale condizione ostativa (tra le altre) all’accesso al suddetto piano.
La “colpa grave” nel sovraindebitamento si verifica quando il debitore ha creato la propria crisi con un comportamento negligente, irresponsabile o doloso, che può precludere l’accesso alle procedure di esdebitazione.
Occorre però chiederci: In quali limiti sussiste la colpa grave del sovraindebitato?
La pronuncia del Tribinale di Torino in commento osserva come, quanto alla nozione ed al concetto, tanto delicato quanto articolato nella sua essenza, di colpa grave, lo stesso “[…] debba essere valutato tenendo conto del comportamento del debitore sul piano oggettivo, in un’ottica scevra da giudizi morali ed utilizzando come riferimento per il confronto non l’uomo avveduto e coscienzioso (parametro su cui si basa di regola la valutazione della colpa nell’illecito aquiliano), bensì il soggetto che abbia prestato quella minima diligenza esigibile anche dalle persone scarsamente accorte”.
Di tal che, ai fini dell’accesso alla procedura di cui agli artt 67 e ss. del CCII, secondo il Tribunale di Torino, non sarebbe in verità necessario che il debitore solo dimostri di aver contratto le proprie obbligazioni, sulla scorta di una corretta (prodromica) valutazione della propria capacità di adempiere, e di essersi poi trovato nell’impossibilità sopravvenuta di adempiere a causa di un evento sopravvenuto ed imprevedibile (il c.d. “shock esogeno”), ma, al contrario, risulterebbe sufficiente, onde poter escludere la gravità della colpa nella determinazione del sovraindebitamento, che il debitore dimostri che, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, “sia stato spinto da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiono del tutto privi di giustificazione razionale” (il c.d. sovraindebitamento indotto o necessitato).
Dunque, secondo la sopracitata sentenza del Tribunale di Torino, anche il cd sovrainfebitamento indotto o necessitato può, ponderando varie circostanze, escludere la colpa grave del debitore ed aprire uno spiraglio di accesso all’omologazione del piano di ristrutturazione dei debito















