L’esclusione dal tributo richiede dichiarazione e prova dello smaltimento autonomo
Le superfici utilizzate dalle imprese agricole nelle quali si producono esclusivamente rifiuti speciali non sono soggette alla TARI, ma l’esclusione non opera automaticamente. L’impresa deve presentare la dichiarazione prevista dalla disciplina del tributo e dimostrare che i rifiuti prodotti vengono gestiti autonomamente secondo la normativa ambientale.
È questo il principio ribadito dalla nota di commento pubblicata da IFEL l’8 maggio 2026, che analizza gli orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia di applicazione della TARI alle attività agricole e alle attività agricole connesse.
Rifiuti agricoli: la qualificazione come rifiuti speciali non è in discussione
Il primo elemento chiarito da IFEL riguarda la natura dei rifiuti prodotti dal settore agricolo.
Il Testo unico ambientale (D.Lgs. 152/2006) qualifica come rifiuti speciali quelli prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura svolte ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile. Parallelamente, la disciplina sui rifiuti urbani esclude dal relativo ambito i rifiuti derivanti dalla produzione agricola e forestale.
Pertanto, la questione principale non riguarda la classificazione dei rifiuti agricoli, ma la possibilità di escludere dalla superficie imponibile TARI le aree nelle quali tali rifiuti vengono prodotti.
L’esclusione dalla TARI riguarda le superfici produttive
Il presupposto della TARI è rappresentato dalla capacità dei locali e delle aree di produrre rifiuti urbani.
Di conseguenza, le superfici dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico non devono essere considerate ai fini del calcolo del tributo, purché il produttore provveda autonomamente alla gestione dei rifiuti.
L’esclusione può riguardare, ad esempio:
- aree destinate alle lavorazioni agricole;
- locali utilizzati per attività produttive agricole;
- superfici nelle quali si generano residui e materiali qualificati come rifiuti speciali.
Rimangono invece soggette alla TARI le superfici che producono rifiuti urbani, come locali amministrativi, spazi destinati alla vendita o altre aree non direttamente collegate alla produzione agricola.
Necessaria la dichiarazione TARI del contribuente
Uno degli aspetti centrali evidenziati da IFEL riguarda l’assenza di un’esclusione automatica collegata alla sola qualifica di imprenditore agricolo.
L’impresa interessata deve comunicare al Comune o al soggetto gestore del servizio:
- l’individuazione delle superfici per le quali viene richiesta l’esclusione;
- l’attività svolta;
- la tipologia dei rifiuti prodotti;
- le modalità di gestione e smaltimento adottate.
La dichiarazione rappresenta quindi un elemento necessario per consentire all’ente impositore di verificare la sussistenza dei requisiti.
L’onere della prova grava sull’impresa agricola
La nota IFEL richiama l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza secondo cui spetta al contribuente dimostrare il diritto all’esclusione.
Non è sufficiente dimostrare che l’attività esercitata sia agricola: occorre provare che:
- le superfici interessate producono rifiuti speciali;
- la produzione avviene in modo continuativo e prevalente;
- i rifiuti vengono smaltiti a cura del produttore tramite soggetti autorizzati.
La documentazione utile può comprendere formulari di identificazione dei rifiuti, contratti con operatori autorizzati, registrazioni ambientali e ogni altro elemento idoneo a dimostrare la corretta gestione dei rifiuti.
Attività agricole connesse: necessaria una distinzione
Particolare attenzione viene riservata alle attività agricole connesse, per le quali non può essere applicata un’esclusione generalizzata.
Attività come:
- trasformazione dei prodotti agricoli;
- vendita diretta;
- attività agrituristiche;
- lavorazioni complementari alla produzione agricola,
possono presentare una produzione mista di rifiuti speciali e rifiuti urbani.
In tali situazioni occorre individuare concretamente le superfici produttive di rifiuti speciali e quelle che restano soggette al tributo.
Il ruolo dei Comuni e dei regolamenti TARI
La disciplina applicativa deve essere coordinata con il regolamento comunale TARI, che può stabilire modalità operative, termini e documentazione necessaria.
Gli enti locali sono chiamati a verificare le richieste di esclusione sulla base degli elementi forniti dal contribuente, evitando sia l’applicazione indiscriminata del tributo sia l’accoglimento di esclusioni prive di adeguata dimostrazione.
Indicazioni operative per le imprese
Alla luce dei chiarimenti IFEL, le imprese agricole interessate dovrebbero:
- ricostruire le superfici effettivamente utilizzate per attività produttive;
- distinguere le aree che generano rifiuti speciali da quelle che producono rifiuti urbani;
- presentare tempestivamente la dichiarazione TARI;
- conservare la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti.
Conclusioni
La nota IFEL dell’8 maggio 2026 conferma che le attività agricole principali non sono automaticamente escluse dalla TARI, ma possono ottenere l’esclusione per le superfici nelle quali si producono rifiuti speciali gestiti autonomamente.
Il principio decisivo è quindi quello della corretta individuazione delle superfici e della prova dello smaltimento: la natura agricola dell’attività costituisce un elemento rilevante, ma non sostituisce gli obblighi dichiarativi e documentali richiesti dalla normativa.














