Risposta n. 212/2025. Infissi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, Iva agevolata solo per il contratto d’appalto
L’iva agevolata al 4% non si applica nel caso di cessione con posa in opera di infissi anti-barriere architettoniche, ma solo alle prestazioni dipendenti da contratto d’appalto
La risposta a interpello n. 212/E/2025 dell’Agenzia delle Entrate, dello scorso 19 agosto 2025, offre uno spunto per la riflessione sul tema dell’applicazione dell’IVA agevolata del 4% agli interventi edilizi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche.
Basi normative
Le disposizioni contenute nel n. 41ter della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 633/1972 prevedono l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 4% per le ”prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”. Le barriere architettoniche oggetto di intervento sono descritte dall’articolo 2 del D.M. 236/1989, attuativo dell’articolo 1 della citata legge 13/1989, ai sensi del quale sono tali:
- gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti;
- la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi”.
Per usufruire dell’agevolazione barriere architettoniche, gli interventi devono rispettare i requisiti e le peculiarità tecniche previsti dal D.M. 236/1989 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche:
- l’accessibilità;
- l’adattabilità;
- la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata
Quesito formulato dal contribuente
Il caso analizzato dall’Amministrazione finanziaria riguarda una società, attiva nel settore del bricolage, che commercializza, con posa in opera, infissi conformi al D.M. n. 236/1989, classificabili tra le opere finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche. La società istante, al fine di rendere conforme gli interventi eseguiti ai requisiti richiesti dal DM n. 236/89 , riferisce di eseguire un articolato iter operativo che include: sopralluogo tecnico preventivo presso il cliente; compilazione di una scheda tecnica contente le misurazioni e la documentazione fotografica; elaborazione del preventivo e effettuazione dell’ordine; esecuzione, post installazione, di un sopralluogo volto a verificare l’effettivo superamento delle barriere architettoniche; compilazione della scheda di collaudo lavori; rilascio di un’attestazione tecnica di congruità dell’intervento redatta da un professionista abilitato. Il dubbio interpretativo della società istante riguarda l’applicabilità dell’IVA agevolata al 4% alla fornitura con posa in opera di infissi dotati dei requisiti tecnici previsti dalla normativa di riferimento. Ciò in considerazione che dal tenore testuale del n. 41-ter , Tabella A, Parte II, D.P.R. n. 633/1972 , si evince che l’aliquota IVA del 4% si applica alle «prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche». La norma, quindi, sembra circoscrivere l’agevolazione ai soli contratti di appalto, escludendo le cessioni di beni con posa in opera.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Secondo l’Istante, simile suesposto orientamento genererebbe una disparità di trattamento tra la situazione in cui la sostituzione di infissi rispondenti ai requisiti di cui al D.M. 236/89 venisse effettuata nell’ambito di un più ampio intervento di ristrutturazione operato in dipendenza di un contratto di appalto, dando luogo all’applicazione dell’aliquota agevolata, e quella in cui il cliente intendesse effettuare unicamente l’intervento volto al superamento od all’eliminazione delle barriere architettoniche rivolgendosi direttamente al rivenditore degli infissi per l’acquisto e la posa degli stessi, senza poter beneficiare dell’agevolazione IVA al 4%. Un simile ragionamento, a parere dell’Istante, frustrerebbe l’intento del legislatore di oggettivizzare la portata applicativa dell’agevolazione fiscale. In ultimo, la Società sottolinea come la circolare ministeriale 57/E del 24 febbraio 1998 ha chiarito che le opere finalizzate al superamento od all’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui alla Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e al D.M. 14 giugno 1989, n. 236, sono opere inserite nella manutenzione straordinaria, ma la particolare finalità cui sono destinate determina l’applicazione dell’IVA ridotta al 4%. Ebbene, nell’ambito della manutenzione straordinaria, non viene operata alcuna distinzione tra le opere realizzate mediante contratto d’ appalto e quelle poste in essere mediante cessione di beni con posa in opera.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In merito ai criteri che consentono di distinguere tra cessione di beni con posa in opera e prestazioni di servizi, la Risoluzione 220/2007 ha chiarito che ”…nelle ipotesi in cui siano poste in essere sia prestazioni di servizi che cessioni di beni, occorrerà far riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti per stabilire se sia prevalente l’obbligazione di dare o quella di fare. Si fa presente che in linea di principio la distinzione tra contratto di vendita e contratto di appalto dipende dalla causa contrattuale, rintracciabile dal complesso delle pattuizioni negoziali e dalla natura delle obbligazioni dedotte dalle parti. Quando il programma negoziale ha quale scopo principale la cessione di un bene e l’esecuzione dell’opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente, o a consentirne la fruizione,senza modificarne la natura, il contratto è senz’altro qualificabile quale cessione con posa in opera. Al contrario, se la volontà contrattuale è quella di addivenire a un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l’esecuzione dell’opera, allora la prestazione di servizi si deve considerare assorbente rispetto alla cessione del materiale impiegato”.
In linea generale, in assenza di clausole contrattuali che obblighino l’assuntore a realizzare un quid novi rispetto all’ordinaria serie produttiva, deve qualificarsi come contratto di vendita di beni la fornitura, anche se con posa in opera, di impianti di riscaldamento, condizionamento d’aria, infissi etc., qualora il fornitore sia lo stesso fabbricante o chi fa abitualmente commercio di detti prodotti.
Con la Risoluzione 25/2015 è stato escluso il requisito del quid novi nel caso in cui nella fornitura degli infissi siano previste semplici variazioni di misura in relazione alle specifiche esigenze di ogni singolo cliente.
Ai fini della qualificazione dell’operazione come cessione di beni o prestazione di servizi, occorre individuarne gli elementi predominanti, tra cui il rapporto tra il prezzo dei beni e quello dei servizi rappresenta senz’altro un indice oggettivo di cui si può tener conto, anche se questo elemento da solo non deve assumere un’importanza decisiva (cfr. sentenza CGUE relativa alla causa C111/05).
Con riferimento alla modalità contrattuale con cui devono essere realizzate le opere di abbattimento della barriere architettoniche, ai fini della fruizione dell’aliquota IVA agevolata del 4%, il numero 41ter della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 633/72, fa riferimento al solo contratto d’appalto; in linea generale sono quindi escluse dall’agevolazione, stando a un’interpretazione meramente letterale della norma, tutte quelle opere che, seppur in pieno possesso dei requisiti previsti dalla normativa per essere considerate quali opere finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche, sono realizzate mediante contratti di cessione di beni con posa in opera, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate e confermato anche dalla giurisprudenza (Cfr., fra le tante, sentenza Cass. civ., 2 dicembre 1997, n. 12199 e sentenza Cass. civ., 11 dicembre 1992, n. 13125).
La disposizione di cui al citato numero 41ter) di fatto completa la previsione del precedente numero 31), includendo le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto e, pertanto, ha carattere oggettivo, nel senso che guarda alla natura del prodotto piuttosto che allo status di invalidità del soggetto acquirente.
Pertanto, laddove le opere abbiano le caratteristiche tecniche previste dalla normativa di riferimento, ai sensi dell’articolo 8.1.13 del D.M. 236/1986, e siano realizzate in base ad un contratto di appalto, può trovare applicazione l’aliquota IVA agevolata del 4 per cento. Viceversa, sono escluse dall’IVA al 4% le cessioni con posa in opera di beni non dipendenti da contratti di appalto















