Come noto, la Legge n. 35/2025 ha introdotto rilevanti modifiche al regime di responsabilità dei sindaci nelle società di capitali, prevedendo, tra l’altro: i) un tetto massimo al risarcimento parametrato al compenso percepito dal sindaco e ii) nuovi termini di prescrizione per l’azione di responsabilità (cinque anni dalla data di deposito della Relazione ex art. 2429 c.c.). Tuttavia, il legistìlatore non ha prodotto una disciplina transitoria sulla applicazione intertemporale della norma. Sorge dunque un interrogativo: la norma può applicarsi anche a fatti e condotte anteriori alla sua entrata in vigore e ai giudizi pendenti, aspetto di notevole impatto per i sindaci coinvolti in procedimenti in corso e, conseguentemente, per le Compagnie assicurative.
Sul tema oscillazioni giurisprudenziali diverse, con la giurisprudenza dei vari Trbunali che si è soffermata sulla portata o meno reetroattiva della responsabilità limitata dei sindaci.
In particolare, verrà esaminata l’ordinanza del Tribunale di Bari del 24 aprile 2025, n. 1981, una sentenza del Tribunale di Palermo del 4 luglio 2025 e una sentenza del Tribunale di Venezia dell’11 giugno 2025.
Il profilo della prescrizione quinquennale
Come evidenziato nel paragrafo introduttivo, il Tribunale di Bari (ord. 1981/2025) ha primariamente affrontato la questione del regime intertemporale della prescrizione quinquennale (tenuto conto dell’entrata in vigore della riforma a far data dal 12 aprile 2025). Sul punto, il Tribunale, nell’esaminare l’eccezione di prescrizione avanzata dalle parti resistenti, ha avuto modo di precisare che la nuova normativa (art. 2407, co. 4 c.c.) deve ritenersi applicabile a partire dai bilanci dell’esercizio 2024, alla luce della natura sostanziale della previsione, da cui deriva l’applicazione dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo cui “la legge non dispone che per l’avvenire”
Il Tribunale di Bari si è poi soffermato sul dies a quo del termine di prescrizione, all’uopo richiamando il ragionamento offerto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 114/2024 sul regime prescrizionale della responsabilità dei revisori legali (art. 15, co. 3, d.lgs. n. 39/2010). In quel caso, infatti, la Corte ha distinto la decorrenza del termine: i) dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio cui si riferisce, per l’azione sociale di responsabilità; ii) dall’effettiva percepibilità delle singole voci di danno, per i soci e i terzi (come i creditori sociali).
In ultima analisi, per via della natura sostanziale della previsione normativa sulla prescrizione, il Tribunale conclude ritenendo irretroattiva la novellata disciplina codicistica, in punto di termine prescrizionale.
Di questo avviso anche il Tribunale di Palermo con una recente sentenza del 4 luglio 2025, secondo cui: “La novella normativa introdotta dalla legge n. 35/2025 (che ha modificato l’art. 2407 c.c. prevedendo che il termine quinquennale di prescrizione dell’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci inizi a decorrere dal deposito della relazione dei sindaci ex art. 2429 c.c., allegata al bilancio dell’esercizio in cui si è verificato il danno) si applica alle sole condotte successive alla sua entrata in vigore e, quindi, a partire dai bilanci dell’esercizio 2024, trattandosi di disposizione che disciplina un istituto di diritto sostanziale e per la quale non è stata prevista dal legislatore alcuna disposizione che ne preveda l’applicabilità̀ ai giudizi pendenti, cioè alle condotte anteriori all’entrata in vigore della riforma, sicché la retroattività̀ va esclusa in ragione della previsione di cui all’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale.
In questa direzione si è collocato anche il Tribunale di Venezia con la sentenza dell’11 giugno 2025 che ha dichiarato la natura irretroattiva della nuova disciplina sulla prescrizione, stante la natura sostanziale.
Il profilo del tetto massimo risarcitorio
Come sopra evidenziato, il Tribunale di Bari si è poi occupato del regime intertemporale previsto dalla legge 35/2025, in tema di tetto massimo alla responsabilità patrimoniale dei sindaci. Il co. 2 del novellato art. 2407 c.c. stabilisce oggi che, nei casi di colpa, la responsabilità concorrente dei sindaci è limitata ad un multiplo del compenso annuo percepito, secondo tre fasce. Per i compensi fino a 10.000 euro annui, si applica un risarcimento massimo pari a quindici volte il compenso; per i compensi tra 10.000 e 50.000 euro annui il risarcimento può arrivare sino a dodici volte il compenso; per i compensi superiori a 50.000 euro annui il risarcimento è limitato a dieci volte il compenso.
Ora, diversamente dalla portata della norma relativa alla decorrenza della prescrizione di cui si è detto nel paragrafo precedente, il tribunale ha ritenuto che il nuovo testo dell’art 2407, co. 2 c.c. debba applicarsi anche ai fatti pregressi all’entrata in vigore della legge n. 35/2025, trattandosi di “previsione lato sensu procedimentale poiché si limita ad indicare al Giudice un criterio di quantificazione del danno (tetto massimo), senza che una tale interpretazione incida sulla permanenza del diritto stesso al risarcimento, limitando solo il quantum rispetto a soggetti comunque responsabili in solido con gli amministratori”.
Il Tribunale di Bari ha fondato la propria decisione richiamando il principio secondo cui le norme che intervengono esclusivamente sul criterio di liquidazione del danno hanno natura “latamente processuale” e possono applicarsi anche ai giudizi in corso. I
Infine, il Tribunale di Bari ha aggiunto che il limite previsto dalla norma debba essere riferito a ogni singolo evento dannoso causato dal sindaco, nel senso che l’indicazione del tetto massimo non riguarda cumulativamente tutte le condotte dannose, ma ciascuna delle condotte dalle quali deriva un danno, come si evince anche dalla lettera della norma (“i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico ai suoi soci, ai creditori e ai terzi “) che fa riferimento alla violazione dei doveri dai quali deriva un danno, manifestando, quindi, la necessità di un nesso tra ciascuna violazione ed il danno. D’altronde, come specificato dal giudice nell’interpretare la norma, la previsione non prevede un’esimente della responsabilità del sindaco, ma solo di una limitazione quantitativa della sua responsabilità in relazione al danno conseguente ad una sua condotta colposa. Altresì, nel calcolo del tetto risarcitorio, il dato di riferimento deve essere non il compenso annuo “percepito” “ma il compenso annuo netto riconosciuto al sindaco, perché altrimenti la norma, limitativa della responsabilità patrimoniale, paradossalmente non potrebbe essere applicata qualora la società fosse inadempiente verso il sindaco”. Pertanto, conclude il Tribunale, il termine “percepito” utilizzato dal legislatore, deve essere inteso come “compenso effettivamente riconosciuto al sindaco e quindi importo netto deliberato”.
Di diverso avviso, invece, sempre essere il Tribunale di Venezia con la sentenza dell’11 giugno 2025, laddove afferma che: “Il danno non può sottostare, per i Sindaci, al limite risarcitorio stabilito dalla novella dell’art. 2407 c.c. introdotta dalla l. 35/2025, che stabilisce un tetto massimo nel multiplo del compenso (e peraltro fa riferimento al compenso “percepito”, sì che alla lettera della norma, per questa parte quantomeno meritevole di interpretazione costituzionalmente orientata, basterebbe al Sindaco non ricevere compenso per esentarsi totalmente da responsabilità). Infatti, da un lato la norma non stabilisce in alcun modo la propria retroattività; dall’altro, per superare il principio generale indicato dall’art. 11 delle preleggi, occorrerebbe che la disciplina, in mancanza di esplicite indicazioni, avesse un portato ineludibilmente indicativo, per il suo intrinseco contenuto, della finalità di regolare anche il pregresso, il che invero non si ravvisa. Infatti, Cass. 28994/2019, che tratta il problema della applicazione retroattiva o meno dell’art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017 in materia di responsabilità sanitaria, ricorda essere come orientamento risalente della Corte, quello che afferma (Cass. n. 15652 del 12/08/2004): «In mancanza di una disposizione esplicita di retroattività della legge, l’interprete, dato il carattere eccezionale di tale efficacia, può ricavare la “mens legis”, rivolta a attuarla implicitamente, sull’unica base della locuzione testuale della norma, solo, cioè, se il significato letterale non sia compatibile con la normale destinazione della legge a disporre esclusivamente per il futuro. Quando, invece, tale compatibilità sussiste, l’interprete è tenuto a ritenere osservati e a osservare egli stesso i principi generali sulla legge, orientando in particolare l’interpretazione al rispetto del principio generale della irretroattività enunciato nell’art.11 delle disposizioni sulla legge in generale».
Osservazioni concusive
In conclusione, le prime pronunce sull’applicazione della nuova disciplina della responsabilità dei sindaci ex art. 2407 c.c. meritano particolare attenzione, in quanto prendono posizione sul tema della retroattività o irretroattività del nuovo regime. Sul punto, se da un lato non sembrano sussistere particolari problemi interpretativi in merito all’irretroattività delle modifiche relative alla prescrizione, dall’altro, con riguardo ai limiti al risarcimento del danno, le decisioni analizzate lasciano intravedere un possibile contrasto giurisprudenziale.















