Attraverso la composizione negoziata della crisi, l’imprenditore in possesso dei requisiti di cui all’art. 12 del DLgs. 14/2019, può chiedere la nomina di un esperto, terzo e indipendente, che lo assista nello svolgimento delle trattative con le parti interessate e, non ultimo, nell’attuazione del risanamento ipotizzato.
L’archiviazione della composizione negoziata si verifica quando l’esperto, dopo aver valutato la situazione dell’impresa, non ravvisa concrete prospettive di risanamento e ne dà comunicazione all’imprenditore e al Segretario Generale della Camera di Commercio, la quale dispone l’archiviazione del procedimento entro cinque giorni lavorativi.
In tale ipotesi, il tribunale non è legittimato a poter sindacare in merito al provvedimento di archiviazione della composizione negoziata disposto dal segretario generale della CCIAA, che segue la richiesta dell’esperto e il deposito della sua relazione finale.
Ulteriormente, il tribunale non può agire per l’invalidazione ovvero per la sospensione degli effetti prodotti dalla relazione negativa dell’esperto, a cui ha fatto seguito la sua decisione di chiedere l’archiviazione, posto che ciò costituirebbe una indebita ingerenza nell’ambito di un procedimento soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, già definito.
Manca, infatti, una norma espressa che autorizzi il giudice ordinario a procedere con lo scrutinio decisionale e valutativo del provvedimento amministrativo di archiviazione della composizione negoziata e, dunque, della funzione amministrativa svolta dalla CCIAA.
In ogni caso, l’archiviazione comporta la cessazione del procedimento e, ove siano state concesse, la revoca delle misure protettive e dei provvedimenti cautelari (art. 19 comma 6 del DLgs. 14/2019).
In tal senso si è espresso il Tribunale di Roma con provvedimento dell’8 agosto 2025 n. 1649
L’archiviazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata può essere richiesta sia dallo stesso imprenditore sia dall’esperto ai sensi dell’art. 17 commi 5 e 8 del DLgs. 14/2019.
Se l’archiviazione è richiesta dall’esperto, il debitore potrà riproporre l’istanza solo dopo il decorso di un anno dalla data del provvedimento di archiviazione; se, invece, è richiesta dall’imprenditore, purché entro due mesi dall’accettazione dell’esperto, l’istanza potrà essere ripresentata dopo quattro mesi dall’archiviazione.
Il termine ridotto si configura come un beneficio eccezionale che può riconoscersi all’imprenditore una sola volta; per le eventuali richieste successive trova applicazione il termine annuale.














