Evoluzione normativa e profili applicativi (2025–2026)
1. Inquadramento normativo
Il concordato preventivo di gruppo è oggi disciplinato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), oggetto di importanti modifiche culminate nel correttivo 2024 (d.lgs. n. 136/2024), che ha rafforzato la coerenza del sistema degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza .
La disciplina si inserisce in un quadro più ampio volto a:
- favorire soluzioni negoziali e conservative della continuità aziendale
- garantire una maggiore tutela dei creditori
- armonizzare il diritto interno con la Direttiva UE 2019/1023
Nel contesto dei gruppi di imprese, il legislatore consente la presentazione di un piano unitario o coordinato, ma richiede un controllo più rigoroso sulla sua qualità.
2. Il significato di “standard elevati”
L’espressione “standard elevati di fattibilità e attendibilità” non è solo descrittiva, ma riflette un livello rafforzato di verifica richiesto:
- al professionista attestatore
- al tribunale in sede di omologazione
- ai creditori chiamati al voto
Ciò deriva dalla maggiore complessità del gruppo, caratterizzato da:
- intrecci patrimoniali e finanziari
- operazioni infragruppo
- possibili trasferimenti di valore tra società
3. La fattibilità del piano
3.1 Fattibilità giuridica ed economica
La fattibilità si articola in due dimensioni:
- Fattibilità giuridica: il piano deve rispettare le norme imperative e la struttura della procedura
- Fattibilità economico-finanziaria: il piano deve essere concretamente realizzabile
La giurisprudenza recente ribadisce che la carenza di fattibilità può determinare l’inammissibilità o il mancato accoglimento della proposta .
3.2 Specificità nel gruppo
Nel concordato di gruppo, la fattibilità richiede:
- sostenibilità dei flussi finanziari consolidati
- coerenza delle operazioni tra società
- assenza di pregiudizi per i creditori di singole entità
Non basta che il piano funzioni “nel complesso”: deve essere equilibrato anche per ciascuna società coinvolta.
4. L’attendibilità del piano
4.1 Veridicità dei dati
L’attendibilità riguarda:
- la correttezza dei dati contabili
- la trasparenza delle informazioni
- la tracciabilità delle operazioni
4.2 Ragionevolezza delle previsioni
Le proiezioni devono:
- basarsi su ipotesi realistiche
- essere supportate da analisi di mercato
- evitare assunzioni meramente ottimistiche
Nel concordato in continuità, il piano industriale assume un ruolo centrale, poiché la soddisfazione dei creditori dipende dai valori generati dalla prosecuzione dell’attività .
5. Il ruolo dell’attestatore
Il professionista indipendente deve certificare:
- la fattibilità del piano
- la veridicità dei dati aziendali
- la convenienza per i creditori
Nel gruppo, l’attestazione è più complessa perché richiede:
- analisi dei rapporti infragruppo
- verifica dei flussi finanziari incrociati
- valutazione degli effetti redistributivi tra società
L’attestazione diventa quindi uno strumento di garanzia sistemica.
6. Rafforzamento dei controlli dopo il correttivo 2024
Le modifiche più recenti hanno:
- aumentato la coerenza tra strumenti di ristrutturazione
- rafforzato il controllo giudiziale
- valorizzato la qualità del piano rispetto alla mera forma
Il legislatore privilegia soluzioni credibili e sostenibili, in linea con l’obiettivo di:
- prevenire abusi
- garantire effettività alla tutela dei creditori
7. Criticità operative
Nonostante i progressi normativi, permangono alcune criticità:
- difficoltà nella valutazione dei rapporti infragruppo
- rischio di asimmetrie informative
- complessità nella redazione di piani integrati
In particolare, la verifica dell’equità tra creditori di diverse società resta uno dei punti più delicati.
8. Conclusioni
Nel concordato di gruppo, gli “standard elevati di fattibilità e attendibilità” rappresentano:
- un criterio sostanziale di ammissibilità
- un parametro di controllo giudiziale
- una garanzia per i creditori
L’evoluzione normativa recente conferma una tendenza chiara:
non è più sufficiente un piano formalmente corretto, ma è necessario un progetto solido, verificabile e concretamente realizzabile.















