1. Premessa: la competitività come condizione dell’autorizzazione
La cessione dell’azienda o di uno o più suoi rami nel corso della composizione negoziata rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali il percorso di risanamento può essere tradotto in una soluzione concretamente attuabile.
L’art. 22, comma 1, lett. d), del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza consente al tribunale, su richiesta dell’imprenditore, di autorizzare il trasferimento dell’azienda o di suoi rami, anche anteriormente alla conclusione delle trattative, disponendo che il trasferimento possa avvenire senza gli effetti di cui all’art. 2560, comma 2, c.c. La norma subordina tale intervento alla verifica di una pluralità di condizioni, tra le quali assume particolare rilievo il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente.
Il requisito presenta una peculiarità rispetto agli altri presupposti dell’autorizzazione.
La funzionalità dell’operazione alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori costituisce, infatti, un giudizio essenzialmente riferito all’operazione economica prospettata al tribunale: occorre confrontare gli effetti della cessione con quelli derivanti dalla prosecuzione dell’attività o da una diversa soluzione liquidatoria.
La competitività, invece, riguarda principalmente il procedimento attraverso il quale è stato individuato il contraente.
La differenza non è meramente teorica. Se il controllo sulla funzionalità può essere fisiologicamente esercitato quando il tribunale conosce già il prezzo, il cessionario e le condizioni del trasferimento, il controllo sulla competitività rischia di arrivare troppo tardi se la procedura di selezione è già stata integralmente svolta.
È questo il principale nodo interpretativo che emerge anche dal recente aggiornamento del decreto dirigenziale sulla composizione negoziata, segnalato da Eutekne il 30 settembre 2026. L’attuale disciplina dell’attività dell’esperto sembra infatti distinguere nettamente tra l’attività preparatoria e selettiva dell’imprenditore e la funzione valutativa dell’esperto, mentre il § 12.4 contempla un intervento del tribunale riferito anche alle modalità attraverso le quali si è pervenuti all’individuazione dell’acquirente.
Ne deriva un interrogativo di fondo: il tribunale deve limitarsi a verificare una competitività già realizzata oppure può concorrere, preventivamente, a definirne le condizioni di attuazione?
La soluzione del problema incide direttamente sulla concreta effettività del principio di competitività.
2. Il significato del principio di competitività
Il Codice non detta, nell’art. 22, una disciplina analitica della procedura competitiva.
La disposizione non impone, in particolare, che la selezione debba necessariamente assumere le forme di una gara giudiziaria né richiama integralmente le regole previste per le vendite competitive nell’ambito delle procedure concorsuali.
La giurisprudenza più recente ha sottolineato proprio questa differenza. Il Tribunale di Genova, con provvedimento del 30 marzo 2026, ha evidenziato che la cessione autorizzata nell’ambito della composizione negoziata non costituisce una vendita coattiva disposta dal tribunale e che, pertanto, non possono essere automaticamente trasposti i criteri più rigorosi dettati dall’art. 214 CCII per le vendite competitive.
Ciò non significa, tuttavia, che la competitività possa essere ridotta a una verifica meramente formale.
Il principio deve essere interpretato come esigenza di assicurare che la scelta del cessionario sia il risultato di un procedimento idoneo, in concreto, a mettere a confronto le possibili alternative presenti sul mercato.
Assumono quindi rilievo, in funzione della specificità dell’azienda e del mercato di riferimento:
- l’adeguatezza della pubblicità dell’opportunità di acquisto;
- la possibilità per una pluralità di operatori di manifestare il proprio interesse;
- la congruità dei termini concessi per la formulazione delle offerte;
- la disponibilità di informazioni sufficienti sull’azienda o sul ramo;
- la predeterminazione dei criteri di valutazione;
- la parità di accesso alle informazioni;
- la possibilità di migliorare le offerte;
- la tracciabilità delle manifestazioni di interesse e delle offerte ricevute.
Il concetto di competitività, pertanto, non coincide necessariamente con quello di pluralità finale delle offerte.
Particolarmente significativo è, al riguardo, il decreto del Tribunale di Cuneo del 26 settembre 2025. In quella vicenda il procedimento competitivo era giunto alla fase finale sulla base di un’unica offerta, ma il tribunale ha ritenuto rispettato il principio di competitività considerando l’attività di ricerca dei potenziali acquirenti svolta per un periodo significativo e le molteplici forme di pubblicità utilizzate, nonostante l’assenza di ulteriori offerte.
La competitività deve dunque essere riferita soprattutto alla contendibilità dell’operazione, non al numero aritmetico dei concorrenti rimasti alla fine della procedura.
3. Competitività verificata ex post o competitività governata ex ante?
La formulazione dell’art. 22 pone un problema di particolare rilievo.
Il tribunale «verifica» il rispetto del principio di competitività. La lettera della disposizione potrebbe indurre a ritenere che la verifica intervenga dopo che l’imprenditore e l’esperto abbiano individuato il cessionario.
Tale impostazione presenta, tuttavia, una evidente criticità.
Una volta conclusa la procedura, il giudice può certamente stabilire se essa sia stata competitiva. Non può però, se non in termini estremamente limitati, correggerne le modalità.
Se, ad esempio, l’avviso è stato pubblicizzato per un periodo insufficiente, se la platea degli operatori contattati è stata eccessivamente ristretta o se le regole di selezione non sono state previamente definite, il problema non è facilmente risolvibile mediante una prescrizione successiva.
Il potere giudiziale rischia così di trasformarsi in un controllo meramente sanzionatorio.
Il tribunale può negare l’autorizzazione, ma non può più rendere competitiva una procedura che competitiva non è stata.
La conseguenza è una singolare inversione funzionale: il principio di competitività, anziché operare come regola di organizzazione del procedimento, viene utilizzato come parametro per valutare a posteriori un’attività già compiuta.
È proprio su questo terreno che appare preferibile distinguere due diversi momenti del controllo.
Il primo dovrebbe riguardare la procedura da svolgere.
Il secondo dovrebbe riguardare l’esito della procedura e l’operazione di trasferimento.
Una simile scansione consentirebbe di attribuire al requisito della competitività una funzione realmente preventiva, senza trasformare il tribunale in organo gestore della vendita.
4. L’ipotesi del controllo giudiziale bifasico
La soluzione potrebbe essere individuata attraverso una lettura sistematica dell’art. 22.
Il primo provvedimento giudiziale non dovrebbe necessariamente autorizzare il trasferimento.
Potrebbe, invece, prendere atto del progetto di cessione e verificare preventivamente la struttura della procedura competitiva, fissandone – ove necessario – le condizioni essenziali.
In questa fase il tribunale potrebbe, ad esempio, stabilire:
- il perimetro dell’azienda o del ramo oggetto di cessione;
- le modalità di pubblicizzazione dell’operazione;
- la durata minima della raccolta delle manifestazioni di interesse;
- le informazioni da mettere a disposizione dei potenziali acquirenti;
- i requisiti minimi delle offerte;
- i criteri di comparazione;
- le modalità di eventuale miglioramento delle offerte;
- il soggetto incaricato della conduzione della procedura;
- gli obblighi informativi nei confronti dell’esperto e del tribunale.
Terminata la procedura, il tribunale sarebbe chiamato a compiere il secondo controllo.
A quel punto potrebbe verificare:
- il rispetto delle regole precedentemente fissate;
- la concreta apertura della procedura al mercato;
- l’adeguatezza della scelta del cessionario;
- la congruità delle condizioni economiche dell’operazione;
- la funzionalità della cessione alla continuità e alla migliore soddisfazione dei creditori;
- la sussistenza degli ulteriori presupposti richiesti dall’art. 22.
Solo a questo punto verrebbe rilasciata l’autorizzazione al trasferimento.
La soluzione presenta il vantaggio di separare il controllo sul metodo dal controllo sul risultato.
Il primo è necessariamente preventivo.
Il secondo può essere esercitato quando il procedimento è concluso e il tribunale dispone degli elementi necessari per valutare l’operazione nel suo complesso.
5. Compatibilità della soluzione con la struttura della composizione negoziata
Un’obiezione potrebbe essere rappresentata dal rischio di una progressiva giudizializzazione della composizione negoziata.
L’istituto, infatti, è costruito sulla permanenza dell’imprenditore nella gestione dell’impresa e sulla funzione dell’esperto quale soggetto indipendente chiamato ad agevolare le trattative, senza sostituirsi all’imprenditore.
Il controllo preventivo del tribunale non dovrebbe però trasformarsi in una direzione giudiziale della procedura.
La distinzione è essenziale.
Il tribunale non dovrebbe scegliere l’acquirente, né sostituirsi all’imprenditore nelle valutazioni imprenditoriali. Dovrebbe piuttosto stabilire il perimetro di legalità e trasparenza entro il quale la selezione deve svolgersi.
In altri termini, il controllo giudiziale dovrebbe essere conformativo soltanto quanto basta per assicurare l’effettività del principio di competitività.
Una simile impostazione appare compatibile con la struttura della composizione negoziata, nella quale l’intervento dell’autorità giudiziaria è già previsto in relazione a specifiche esigenze di protezione e autorizzazione.
La stessa disciplina codicistica conosce, inoltre, ipotesi nelle quali l’autorizzazione giudiziale e la successiva attuazione dell’operazione non coincidono temporalmente.
La funzione del primo provvedimento sarebbe dunque essenzialmente quella di preparare un procedimento affidabile, non di amministrare direttamente la cessione.
6. Il ruolo dell’imprenditore e il problema della “perdita di fiducia”
Il secondo grande interrogativo riguarda il soggetto incaricato di condurre materialmente la procedura competitiva.
L’attuale impostazione del decreto dirigenziale appare orientata a valorizzare il ruolo dell’imprenditore e dei suoi consulenti, attribuendo all’esperto una funzione prevalentemente valutativa e di supporto.
La scelta è coerente con la natura della composizione negoziata: l’imprenditore non è spossessato della gestione e conserva la responsabilità delle decisioni imprenditoriali.
Ma la cessione dell’azienda presenta una caratteristica particolare.
Il soggetto che controlla la procedura di selezione dispone di un potere significativo sulla formazione del risultato: decide le modalità di pubblicità, individua i potenziali interessati, organizza l’accesso alle informazioni, riceve le offerte e può incidere, attraverso la gestione della procedura, sulla concreta contendibilità dell’operazione.
Quando l’imprenditore gode della piena fiducia dei creditori e la procedura è trasparente, tale concentrazione di funzioni può risultare fisiologica.
Il problema si pone quando emergano elementi che rendano opportuno affidare la conduzione della procedura a un soggetto terzo.
È in questo spazio che può assumere rilievo la figura dell’esperto.
7. L’esperto: da gestore a garante della neutralità della procedura?
Il ridimensionamento del ruolo operativo dell’esperto non necessariamente deve essere interpretato come una sua completa estraneità alla selezione dell’acquirente.
La questione dovrebbe essere affrontata distinguendo tra due diverse situazioni.
Nella prima, l’imprenditore organizza autonomamente una procedura trasparente, con l’assistenza dei propri consulenti, mentre l’esperto ne valuta l’impostazione e successivamente riferisce al tribunale.
Nella seconda, invece, esistono ragioni specifiche per dubitare che la conduzione della procedura da parte dell’imprenditore assicuri un adeguato livello di neutralità.
In questa seconda ipotesi potrebbe essere lo stesso tribunale, già nel primo provvedimento, a individuare il soggetto incaricato della conduzione.
La soluzione non comporterebbe necessariamente la trasformazione dell’esperto in un organo della procedura.
Al contrario, se la sua designazione provenisse direttamente dal tribunale e fosse circoscritta alla conduzione della procedura competitiva, la sua posizione potrebbe essere strutturalmente diversa rispetto a quella che derivava dal precedente modello, nel quale l’esperto operava sulla base di un incarico riconducibile all’imprenditore.
Il dato normativo relativo al compenso merita, inoltre, attenzione. L’art. 25-ter, comma 4, lett. d), CCII prevede un incremento del compenso dell’esperto del 10% in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell’esperto. GGiustizia Tributaria
La disposizione non può, da sola, essere utilizzata per attribuire all’esperto un generale potere di conduzione della gara. Essa costituisce tuttavia un elemento sistematico difficilmente conciliabile con una lettura secondo cui l’esperto sarebbe sempre e comunque estraneo a qualsiasi attività di individuazione del cessionario.
La norma, infatti, contempla espressamente l’ipotesi nella quale l’esperto individui l’acquirente e ne disciplina il riflesso sul compenso.
8. La terzietà dell’esperto e il possibile intervento del tribunale
La questione può essere ulteriormente approfondita considerando la posizione dell’esperto rispetto alle parti.
La sua indipendenza costituisce uno dei caratteri qualificanti dell’istituto. Proprio tale caratteristica potrebbe rendere l’esperto idoneo, in determinate circostanze, a svolgere una funzione di garanzia della correttezza procedurale.
Il Tribunale dell’Aquila, in una pronuncia del 3 agosto 2026 richiamata nel dibattito recente, ha valorizzato il requisito dell’indipendenza dell’esperto. Il tema si inserisce quindi in una riflessione più ampia sulla possibile utilizzazione dell’esperto quale figura terza quando la particolare struttura della cessione lo richieda.
Non si tratta, però, di introdurre una regola secondo cui ogni procedura competitiva dovrebbe essere necessariamente condotta dall’esperto.
Una soluzione generalizzata sarebbe difficilmente compatibile con l’autonomia imprenditoriale propria della composizione negoziata.
Più convincente appare un criterio di adeguatezza della conduzione alla concreta situazione dell’impresa.
L’imprenditore dovrebbe conservare la gestione ordinaria della procedura quando non emergano ragioni contrarie.
Il tribunale potrebbe invece individuare un soggetto terzo quando la neutralità della selezione costituisca una condizione necessaria per rendere effettivo il principio di competitività.
In questo quadro, l’esperto rappresenterebbe una delle possibili figure utilizzabili, insieme ad altri professionisti indipendenti, a seconda delle caratteristiche dell’operazione.
9. Competitività e tutela dei creditori
Il principio di competitività non può essere isolato dalla funzione complessiva dell’art. 22.
La selezione dell’acquirente deve essere funzionale alla realizzazione del miglior risultato possibile per il ceto creditorio, senza tuttavia trasformare la procedura in una vendita concorsuale anticipata.
La recente giurisprudenza conferma l’esigenza di una valutazione concreta.
Il Tribunale di Genova ha sottolineato che il giudizio del tribunale deve riguardare anche la convenienza della cessione anticipata rispetto agli scenari alternativi e che la competitività deve essere valutata tenendo conto della natura non coattiva della vendita.
Il Tribunale di Cuneo ha, dal canto suo, mostrato come l’assenza di una pluralità finale di offerte non sia necessariamente incompatibile con il principio di competitività quando risulti adeguatamente dimostrata l’attività di ricerca del mercato.
Ne consegue che il parametro non dovrebbe essere individuato nella ricerca astratta del prezzo più elevato, ma nella capacità del procedimento di consentire al mercato di esprimere, in condizioni sufficientemente trasparenti e non discriminatorie, il valore attribuito all’azienda.
La competitività è dunque uno strumento di formazione del prezzo e di legittimazione della scelta, non un fine autonomo.
10. Il contrasto con l’orientamento che limita il potere conformativo del tribunale
Non può essere ignorato, tuttavia, l’orientamento giurisprudenziale contrario a una lettura estensiva dei poteri del tribunale.
Il Tribunale di Milano, con decreto del 6 aprile 2025, ha ritenuto che il tribunale non disponga di un potere generale di imporre una gara o specifiche forme di competizione quando l’imprenditore e l’esperto non abbiano già applicato il principio di competitività prima del deposito dell’istanza.
L’argomento si fonda sulla stessa formulazione dell’art. 22: il tribunale «verifica» il rispetto del principio, anziché essere espressamente chiamato a organizzare la procedura.
Si tratta di un’interpretazione che tutela fortemente la struttura negoziale dell’istituto e riduce il rischio di una sovrapposizione tra composizione negoziata e procedura liquidatoria.
Essa, tuttavia, lascia aperto il problema della effettività del controllo.
Se la procedura è stata costruita in modo insufficiente prima dell’istanza e il tribunale non può modificarla, le alternative diventano sostanzialmente due: autorizzare una procedura non pienamente competitiva oppure negare l’autorizzazione.
La seconda soluzione può risultare particolarmente gravosa quando la cessione rappresenti l’unica operazione concretamente idonea a preservare il valore dell’azienda.
Da qui l’opportunità di una soluzione intermedia: non un potere generale di organizzazione della gara, ma un potere di conformazione minima della procedura, esercitabile quando sia necessario per rendere effettivo il controllo previsto dalla legge.
11. La proposta: due provvedimenti, due funzioni
La soluzione più equilibrata sembra dunque essere quella di una scansione bifasica.
Primo provvedimento.
Il tribunale esamina il progetto di procedura competitiva prima del suo avvio e, ove necessario, ne stabilisce le condizioni essenziali. Non autorizza ancora il trasferimento e non produce effetti traslativi.
Secondo provvedimento.
All’esito della procedura, il tribunale verifica il rispetto delle condizioni fissate, valuta il cessionario individuato e il corrispettivo, esamina la funzionalità dell’operazione alla continuità e alla migliore soddisfazione dei creditori e autorizza il trasferimento.
Questa impostazione presenta almeno quattro vantaggi.
Anzitutto, consente al principio di competitività di svolgere una funzione preventiva.
In secondo luogo, evita che il tribunale debba assumere un ruolo gestionale nella fase operativa della vendita.
In terzo luogo, consente di adattare la procedura alle caratteristiche concrete dell’azienda e del mercato.
Infine, assicura che la verifica giudiziale non sia soltanto una sanzione ex post, ma divenga uno strumento di garanzia ex ante della contendibilità dell’operazione.
La scansione bifasica non appare estranea alla logica del Codice. La disciplina conosce infatti ipotesi nelle quali l’intervento autorizzatorio e quello attuativo non coincidono necessariamente sul piano temporale.
La stessa struttura dell’art. 22, inoltre, consente di valorizzare la funzione delle «misure ritenute opportune» come strumenti destinati non soltanto a correggere gli effetti dell’operazione, ma anche a predisporne correttamente l’attuazione.
12. Conclusioni: dalla competitività sanzionata alla competitività effettiva
Il problema della cessione d’azienda nella composizione negoziata non sembra quindi risiedere nell’esigenza di introdurre una gara concorsuale in un istituto che gara concorsuale non è.
La questione è diversa.
Occorre assicurare che la scelta dell’acquirente sia il risultato di un procedimento sufficientemente aperto, trasparente e verificabile, senza sacrificare l’autonomia dell’imprenditore e senza trasformare il tribunale in gestore della cessione.
In questa prospettiva, la formula della «competitività» deve essere intesa come un principio procedurale flessibile, da adattare alle caratteristiche dell’impresa e dell’operazione, ma non per questo privo di contenuto precettivo.
La recente evoluzione normativa e le prime applicazioni giurisprudenziali mostrano che il vero problema non è tanto stabilire se la cessione debba essere competitiva, quanto individuare quando e da chi tale competitività debba essere assicurata.
La risposta più coerente con la struttura dell’istituto sembra essere quella che colloca il controllo giudiziale prima dell’avvio della procedura, lasciando all’imprenditore la conduzione ordinaria e riservando al tribunale la definizione delle condizioni necessarie a garantirne la trasparenza.
Quando la particolare situazione dell’impresa renda insufficiente tale soluzione, il medesimo provvedimento potrebbe individuare un soggetto terzo incaricato della conduzione, valorizzando, ove ne ricorrano i presupposti, anche la posizione di indipendenza dell’esperto.
Il successivo provvedimento autorizzatorio assumerebbe così una funzione propriamente conclusiva: non dovrebbe più «scoprire» se la competizione sia stata adeguata, ma verificare che una procedura preventivamente strutturata sia stata correttamente eseguita e abbia condotto a un risultato compatibile con gli interessi tutelati dall’art. 22.
In questa prospettiva, la competitività cesserebbe di essere prevalentemente una condizione sanzionatoria dell’autorizzazione per diventare una regola di governo della selezione dell’acquirente.
È probabilmente in questa direzione che può essere ricomposto il rapporto tra autonomia negoziale, indipendenza dell’esperto e controllo giudiziale, evitando tanto la privatizzazione integrale della scelta del cessionario quanto una indebita trasformazione della composizione negoziata in una procedura liquidatoria giudiziale.















