Il Registro dei titolari effettivi resta ancora in una fase di sospensione. Il 21 settembre è infatti scaduto il termine di 60 giorni previsto dal decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 per completare alcuni degli interventi necessari alla piena operatività del sistema. Ma i provvedimenti attuativi previsti dalla nuova disciplina non risultano ancora adottati.
Il risultato è un nuovo passaggio interlocutorio per imprese, professionisti e soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, che continuano a operare in un quadro caratterizzato dalla sospensione delle procedure e dall’attesa delle decisioni delle autorità competenti.
Tre interventi ancora necessari
Il decreto legislativo n. 122/2026 ha ridefinito soprattutto le modalità di accesso alle informazioni contenute nel Registro, in attuazione della direttiva europea 2024/1640 sull’antiriciclaggio.
La nuova disciplina prevede una serie di adempimenti tecnici affidati al Ministero delle imprese e del made in Italy. In particolare, entro il termine di 60 giorni erano previsti:
- l’aggiornamento delle specifiche tecniche per la comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva;
- l’aggiornamento del disciplinare tecnico relativo alla sicurezza e al trattamento dei dati, previo coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali;
- il successivo provvedimento del Mimit destinato a sancire l’operatività del nuovo sistema di accesso alle informazioni.
Il terzo intervento, in particolare, è collegato all’adozione dei primi due provvedimenti. Senza il completamento della parte tecnica, quindi, il nuovo sistema di consultazione non può essere considerato pienamente operativo. Una ricostruzione analoga è stata pubblicata nei giorni scorsi da fonti specialistiche che hanno evidenziato come, alla scadenza del 21 settembre, i tre passaggi non risultassero ancora completati.
La scadenza non fa scattare automaticamente l’operatività
Il superamento del termine dei 60 giorni non determina, di per sé, l’automatica entrata in funzione del Registro secondo le nuove regole.
Il punto centrale è infatti distinguere la scadenza prevista dal decreto dall’effettiva adozione degli atti necessari a rendere concretamente utilizzabile il nuovo sistema.
Ne consegue che, allo stato, il quadro rimane sospeso: occorre attendere gli interventi del Mimit e l’adeguamento delle procedure tecniche prima che il sistema possa riprendere il proprio funzionamento secondo la nuova disciplina.
Il contenzioso europeo resta sullo sfondo
A complicare ulteriormente il quadro c’è il contenzioso sull’accessibilità delle informazioni relative ai titolari effettivi.
La questione nasce dal contrasto tra l’esigenza di garantire la trasparenza della titolarità societaria e la tutela dei dati personali. La Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta sul tema e il procedimento italiano è destinato a proseguire davanti al Consiglio di Stato.
Il nuovo impianto normativo cerca proprio di ridefinire le modalità di accesso, individuando categorie di soggetti legittimati alla consultazione e prevedendo condizioni specifiche per gli accessi fondati su un interesse qualificato.
Il Registro, dunque, non viene semplicemente riattivato secondo le regole precedenti: il legislatore ha previsto un sistema rinnovato che deve essere accompagnato dalle necessarie regole tecniche.
Cosa cambia per imprese e professionisti
Per imprese, amministratori e professionisti il principale effetto della situazione attuale è l’incertezza sui tempi di ripresa degli adempimenti.
La sospensione riguarda infatti il meccanismo complessivo collegato alla comunicazione e alla consultazione dei dati. Secondo le indicazioni diffuse dalle Camere di commercio, restano sospesi anche gli adempimenti periodici e le attività conseguenti alla piena operatività del Registro, compresi i relativi controlli e il sistema sanzionatorio collegato agli obblighi sospesi.
Le eventuali comunicazioni effettuate attraverso i sistemi disponibili non devono quindi essere confuse con la piena riattivazione dell’obbligo.
La prossima tappa
Il prossimo passaggio decisivo sarà l’adozione degli atti tecnici previsti dal decreto legislativo n. 122/2026.
Soltanto dopo l’aggiornamento delle specifiche tecniche e del disciplinare sulla sicurezza dei dati il Mimit potrà procedere con il provvedimento destinato a rendere operativo il nuovo sistema di accesso.
Nel frattempo, il Registro dei titolari effettivi rimane in una situazione transitoria: il termine del 21 settembre è scaduto, ma la macchina amministrativa non è ancora ripartita.
Per imprese e professionisti, pertanto, resta fondamentale monitorare i prossimi provvedimenti ministeriali e le indicazioni delle Camere di commercio, perché sarà l’effettiva data di riattivazione a determinare la ripresa degli adempimenti previsti dalla nuova disciplina.















