La recente giurisprudenza della Corte di cassazione ha ribadito questo principio, chiarendo inoltre che l’affidamento della contabilità a un commercialista o ad altro professionista non determina, di per sé, un trasferimento della responsabilità penale dall’imprenditore al professionista.
Il tema assume particolare rilievo alla luce del passaggio dalla disciplina della legge fallimentare a quella del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che ha sostituito il riferimento al fallimento con quello alla liquidazione giudiziale, mantenendo tuttavia una sostanziale continuità della disciplina della bancarotta documentale semplice.
1. La bancarotta documentale semplice
Nel sistema della legge fallimentare, la fattispecie era disciplinata dall’art. 217, comma 2, del R.D. n. 267/1942.
Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la corrispondente disciplina deve essere oggi individuata nell’art. 323, comma 2, del D.Lgs. n. 14/2019, mentre l’art. 330 del medesimo Codice disciplina la responsabilità degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società soggette a liquidazione giudiziale.
La fattispecie riguarda, in sostanza, la mancata tenuta dei libri e delle scritture contabili prescritti dalla legge oppure la loro tenuta in modo irregolare o incompleto.
La condotta si distingue nettamente da quella prevista per la bancarotta fraudolenta documentale, oggi disciplinata dall’art. 322 CCII.
Nella bancarotta fraudolenta documentale assumono rilievo, tra l’altro, la sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili e la loro tenuta in modo tale da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, con il necessario elemento soggettivo doloso previsto dalla norma.
La bancarotta semplice documentale, invece, presenta una soglia di offensività e un elemento soggettivo differenti.
2. Per la bancarotta documentale semplice è sufficiente la colpa
Uno dei principi più importanti è che la bancarotta documentale semplice può essere commessa anche per colpa.
La Corte di cassazione ha ribadito nel 2026 che la fattispecie comprende l’ipotesi in cui l’imprenditore, per negligenza, imprudenza o imperizia, non provveda alla corretta tenuta della contabilità.
Ne consegue che non è necessario dimostrare che l’imprenditore abbia intenzionalmente voluto rendere difficoltosa la ricostruzione della situazione patrimoniale della società.
La distinzione rispetto alla bancarotta fraudolenta documentale è quindi fondamentale:
- nella bancarotta documentale semplice può essere sufficiente la colpa;
- nella bancarotta fraudolenta documentale è richiesto il dolo previsto dalla fattispecie;
- nella forma semplice rilevano soprattutto la mancata, irregolare o incompleta tenuta delle scritture;
- nella forma fraudolenta assumono rilievo condotte quali sottrazione, distruzione, falsificazione o tenuta delle scritture in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
La Cassazione ha storicamente sottolineato proprio questa differenza, evidenziando come, nella fattispecie semplice, la condotta possa essere sostenuta indifferentemente dal dolo o dalla colpa.
3. L’affidamento della contabilità al commercialista non esonera l’imprenditore
Particolarmente importante è il principio relativo all’affidamento della contabilità a un professionista esterno.
È frequente che l’imprenditore sostenga di non poter essere ritenuto responsabile delle irregolarità contabili perché la gestione della contabilità era stata affidata a un commercialista.
Questa circostanza, tuttavia, non è sufficiente a escludere la responsabilità penale dell’imprenditore.
L’imprenditore conserva infatti il dovere di assicurarsi che gli obblighi contabili siano correttamente adempiuti.
La giurisprudenza individua, in particolare, due distinti profili di responsabilità:
- la scelta del professionista, rispetto alla quale può assumere rilievo una eventuale culpa in eligendo;
- il controllo sull’attività del professionista incaricato della contabilità.
Pertanto, il conferimento dell’incarico a un commercialista non costituisce una delega assoluta della responsabilità dell’imprenditore.
La Corte di cassazione ha recentemente ribadito che la responsabilità non può essere affermata in modo automatico per il solo fatto che la contabilità sia irregolare: occorre verificare concretamente se, alla luce delle circostanze del caso, sia configurabile almeno un rimprovero colposo a carico dell’amministratore.
Questo passaggio è particolarmente importante: l’affidamento al professionista non comporta né una responsabilità automatica dell’imprenditore né una sua automatica esenzione.
È necessario accertare in concreto la condotta dell’amministratore.
4. Il dovere di vigilanza dell’amministratore
L’assunzione della carica di amministratore comporta l’assunzione di specifici obblighi di controllo e vigilanza.
L’amministratore non può quindi limitarsi a sostenere di non avere materialmente compilato i registri o di non avere personalmente effettuato le registrazioni contabili.
Ciò che rileva è se abbia adottato le cautele necessarie affinché la contabilità fosse regolarmente tenuta.
La Cassazione ha già chiarito, con riferimento alla bancarotta documentale semplice, che l’amministratore non può liberarsi della propria responsabilità limitandosi ad affidare la contabilità a soggetti terzi, poiché permane un dovere di controllo sull’attività del soggetto incaricato.
Il principio deve tuttavia essere applicato secondo criteri di effettività.
Non è sufficiente, infatti, affermare in astratto che l’amministratore avrebbe dovuto controllare il commercialista. Occorre individuare quali elementi concreti rendessero percepibile l’irregolarità e quali condotte di vigilanza sarebbero state ragionevolmente esigibili.
5. La recente Cassazione del 2026
Il tema è stato nuovamente affrontato dalla Corte di cassazione nel 2026.
Con le sentenze nn. 30669 e 30671 del 2026, la Suprema Corte ha ricapitolato i caratteri essenziali della bancarotta documentale semplice, confermando la rilevanza della colpa e sottolineando che l’affidamento della contabilità a un professionista non elimina gli obblighi dell’imprenditore.
La pronuncia assume particolare interesse perché ribadisce che l’imprenditore è chiamato a rispondere anche della scelta del professionista e del controllo sul suo operato.
Il principio non significa, però, che ogni errore commesso dal commercialista debba automaticamente ricadere sull’imprenditore.
La responsabilità penale richiede sempre l’accertamento di una condotta colposa concretamente riferibile al soggetto chiamato a rispondere.
6. La posizione del nuovo amministratore
Un ulteriore profilo di particolare interesse riguarda il passaggio delle consegne tra amministratori.
L’ingresso nella carica di un nuovo amministratore non determina automaticamente l’irrilevanza delle precedenti irregolarità contabili.
Al contrario, chi assume la gestione deve verificare la situazione contabile e, quando rilevi anomalie, adottare le iniziative necessarie per porvi rimedio.
La giurisprudenza più recente ha sottolineato che il nuovo amministratore deve verificare l’effettivo adempimento degli obblighi contabili da parte del precedente amministratore e, ove necessario, provvedere alla ricostruzione della documentazione mancante o alla regolarizzazione delle scritture irregolari.
Questo principio assume particolare rilievo nei casi in cui la società abbia avuto una successione di amministratori e la documentazione contabile risulti incompleta proprio al momento del passaggio delle consegne.
L’amministratore subentrante non può quindi considerarsi automaticamente estraneo alle irregolarità riscontrate durante il proprio periodo di gestione.
7. Bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta: la distinzione
La distinzione tra le due fattispecie può essere sintetizzata attraverso l’elemento soggettivo e la gravità della condotta.
La bancarotta fraudolenta documentale richiede una condotta caratterizzata dal dolo e riguarda, tra le altre ipotesi, la sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili oppure la loro tenuta in modo tale da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
L’art. 322 CCII prevede per questa fattispecie la reclusione da tre a dieci anni.
La bancarotta documentale semplice, invece, riguarda la mancata tenuta dei libri e delle scritture contabili prescritti dalla legge oppure la loro tenuta irregolare o incompleta e può essere configurata anche per colpa.
La differenza non è quindi meramente terminologica: determina conseguenze rilevanti sia sotto il profilo della prova dell’elemento soggettivo sia sotto quello della gravità della responsabilità penale.
8. Il ruolo del professionista
L’affidamento della contabilità a un commercialista può assumere rilievo sotto diversi profili.
Da un lato, il professionista può essere chiamato a rispondere della propria condotta qualora abbia materialmente contribuito alla realizzazione del fatto penalmente rilevante.
Dall’altro, il suo coinvolgimento non determina automaticamente l’esclusione della responsabilità dell’imprenditore o dell’amministratore.
Il giudice deve verificare:
- quale fosse l’incarico conferito al professionista;
- quali attività fossero effettivamente demandate allo stesso;
- quali informazioni fossero nella disponibilità dell’amministratore;
- se l’amministratore avesse ricevuto segnali di irregolarità;
- se fosse concretamente possibile accorgersi delle omissioni;
- quali controlli fossero stati effettuati;
- se l’eventuale irregolarità fosse riconoscibile con l’ordinaria diligenza richiesta dalla posizione ricoperta.
La recente giurisprudenza conferma quindi un approccio non automatico, ma fondato sull’accertamento concreto della posizione dell’amministratore e del professionista.
9. Non basta l’assenza materiale delle scritture
Un ulteriore aspetto da considerare è che l’accertamento della bancarotta documentale non può ridursi alla semplice constatazione che alcuni documenti contabili non siano stati rinvenuti.
Occorre verificare la concreta condotta dell’imprenditore e il periodo nel quale l’irregolarità si è verificata.
Particolare attenzione deve essere prestata anche alla successione degli amministratori: la responsabilità deve essere rapportata al periodo nel quale il soggetto ha ricoperto la carica e agli obblighi che concretamente gravavano su di lui.
In altre parole, la responsabilità penale non può essere costruita sulla sola posizione formale ricoperta, ma deve essere collegata a una specifica condotta omissiva o negligente.
10. Conclusioni
La giurisprudenza più recente conferma dunque un principio ormai consolidato: la bancarotta documentale semplice può essere commessa anche per colpa e l’affidamento della contabilità a un professionista non esonera automaticamente l’imprenditore o l’amministratore dalla responsabilità.
L’amministratore conserva infatti un dovere di vigilanza sulla regolare tenuta della contabilità e deve prestare attenzione sia alla scelta del professionista sia al controllo del suo operato.
Tuttavia, non può essere condivisa una lettura secondo cui ogni irregolarità commessa dal commercialista determina automaticamente la responsabilità penale dell’imprenditore.
Il giudizio deve essere necessariamente concreto e individualizzato: occorre verificare se l’amministratore abbia effettivamente violato gli obblighi di diligenza e vigilanza che gravavano sulla sua posizione e se tale violazione sia causalmente riconducibile alla mancata, irregolare o incompleta tenuta della contabilità.
La vera linea di confine, dunque, non passa semplicemente tra «contabilità affidata al commercialista» e «contabilità gestita personalmente dall’imprenditore», ma tra affidamento diligente e adeguatamente vigilato e abdicazione colposa agli obblighi propri della carica.
Nota normativa
Il quadro normativo attuale è quello del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), nel testo vigente, che ha sostituito il riferimento al fallimento con quello alla liquidazione giudiziale. Il testo ufficiale aggiornato è disponibile su Normattiva.
Il presente articolo ha finalità informativa e non costituisce parere legale. La qualificazione della condotta e la responsabilità penale devono essere valutate sulla base delle circostanze concrete del singolo caso.
Ho volutamente impostato l’articolo in modo aggiornato al 2026, correggendo anche un punto importante rispetto alla formulazione precedente: oggi, per la bancarotta semplice documentale dell’imprenditore in liquidazione giudiziale, il riferimento principale è l’art. 323, comma 2, CCII, non l’art. 322, che disciplina invece la bancarotta fraudolenta.















