La denuncia al Tribunale per gravi irregolarità nella gestione societaria costituisce uno strumento di tutela particolarmente incisivo, ma non può essere utilizzata per contestare qualsiasi violazione commessa dagli amministratori.
Il tema è stato esaminato dal Tribunale di Firenze con decreto del 16 settembre 2025, in una vicenda relativa alla gestione di una società controllata. La decisione assume particolare interesse anche alla luce della successiva riforma della disciplina societaria: il procedimento, allora riconducibile all’art. 2409 c.c., trova oggi la propria collocazione nell’art. 2396-quater c.c., a seguito dell’abrogazione dell’art. 2409 c.c. operata dal D.Lgs. 47/2026.
I presupposti della denuncia
Il controllo giudiziario non può essere attivato sulla base della semplice indicazione di comportamenti irregolari. È necessario che emerga un fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione.
La valutazione deve riguardare la gestione societaria nel suo complesso. Non è, infatti, sufficiente individuare un singolo atto illegittimo quando tale atto sia autonomamente contestabile e non evidenzi, almeno in termini potenziali, un pregiudizio per la società.
La denuncia assume quindi carattere residuale rispetto agli altri strumenti di tutela previsti dall’ordinamento.
Il Tribunale di Firenze individua, in particolare, tre elementi che devono caratterizzare le irregolarità denunciate:
- la gravità, intesa come violazione dei principi di corretta amministrazione;
- l’attualità, nel senso che la condotta irregolare deve essere ancora in grado di produrre effetti e non deve essersi già completamente esaurita;
- la potenziale dannosità, che deve riguardare il patrimonio, gli interessi o l’integrità della società.
Quest’ultimo requisito assume particolare importanza: il possibile pregiudizio non può essere semplicemente ipotizzato, ma deve trovare un concreto riscontro negli elementi sottoposti al giudice.
Non basta una violazione dei diritti del socio
Un profilo particolarmente significativo riguarda il rapporto tra la denuncia al Tribunale e il diritto del socio di ottenere informazioni e documentazione sulla gestione.
La violazione del diritto di controllo previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. può certamente essere fonte di tutela giudiziaria. Tuttavia, secondo l’impostazione del Tribunale di Firenze, tale violazione non coincide automaticamente con una grave irregolarità rilevante ai fini del controllo giudiziario.
Il diritto individuale del socio e l’interesse della società devono infatti essere tenuti distinti.
Quando il problema consiste esclusivamente nell’impedimento al socio di accedere alla documentazione sociale, possono risultare più appropriati gli strumenti cautelari previsti dall’art. 700 c.p.c., volti a ottenere la cessazione della condotta e la messa a disposizione della documentazione.
Diversamente, la denuncia al Tribunale presuppone che dalla condotta degli amministratori possa derivare un pregiudizio, attuale o potenziale, alla società.
Perdite di bilancio e mancato pagamento dei debiti
La presenza di risultati economici negativi non è, di per sé, sufficiente a dimostrare l’esistenza di una grave irregolarità gestionale.
L’insuccesso dell’attività d’impresa non coincide necessariamente con una condotta illecita degli amministratori. La valutazione giudiziaria deve concentrarsi sulle modalità attraverso le quali le decisioni sono state assunte e sulla loro eventuale incompatibilità con i principi di corretta gestione.
Analogamente, il mancato pagamento dei debiti sociali può essere semplicemente il risultato di una situazione di illiquidità. Diventa invece rilevante verificare le cause di tale situazione, soprattutto quando queste siano riconducibili a decisioni gestorie irragionevoli o negligenti e non giustificabili alla luce dell’interesse sociale.
In questo senso assume rilievo anche il limite rappresentato dalla business judgement rule, che impedisce di trasformare il controllo giudiziario sulle scelte degli amministratori in una valutazione di merito sulle decisioni imprenditoriali.
Irregolarità contabili e falsità dei bilanci
Anche le violazioni degli obblighi contabili e amministrativi devono essere valutate in relazione alla loro effettiva capacità di arrecare un pregiudizio alla società.
Non ogni irregolarità contabile determina automaticamente i presupposti per il controllo giudiziario. Occorre verificare se dalla condotta derivi un concreto rischio per il patrimonio sociale.
Possono assumere rilievo, ad esempio, i costi direttamente conseguenti alla violazione degli obblighi, come sanzioni, maggiori oneri professionali o altre spese sostenute dalla società.
Diverso è il caso in cui le irregolarità riguardino esclusivamente la rappresentazione della situazione patrimoniale nei confronti dei terzi, senza che sia dimostrabile un’incidenza, anche potenziale, sul patrimonio della società.
La posizione del socio della controllante
Il decreto del Tribunale di Firenze affronta inoltre una questione particolarmente delicata nei gruppi societari.
Il socio della società controllante non può utilizzare automaticamente il procedimento di controllo giudiziario per contestare le irregolarità commesse dagli amministratori della società controllata. La legittimazione e l’oggetto del procedimento devono essere collegati alla società rispetto alla quale si lamenta il pregiudizio.
La situazione può essere diversa quando vengano contestate condotte poste in essere dagli amministratori della controllante nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, qualora tali comportamenti siano potenzialmente pregiudizievoli per il patrimonio della controllante.
La nuova collocazione normativa
La pronuncia del 16 settembre 2025 deve essere letta considerando il quadro normativo oggi vigente.
L’art. 2409 c.c., cui faceva riferimento il Tribunale di Firenze al momento della decisione, è stato successivamente abrogato dal D.Lgs. 47/2026. La disciplina della denuncia al Tribunale è stata trasferita nel nuovo art. 2396-quater c.c., mantenendo sostanzialmente la funzione del precedente istituto.
Ne deriva che i principi elaborati dalla giurisprudenza sotto il previgente art. 2409 c.c. continuano a essere particolarmente utili per interpretare i requisiti del nuovo procedimento.
Conclusioni
La denuncia al Tribunale non rappresenta, dunque, uno strumento generale per ottenere un controllo giudiziario su qualsiasi comportamento degli amministratori.
Il punto decisivo è la presenza di gravi irregolarità gestorie, ancora attuali e concretamente idonee a pregiudicare la società.
La semplice violazione di una prerogativa individuale del socio, una perdita di esercizio, il mancato pagamento di un debito o una irregolarità formale non sono necessariamente sufficienti. Occorre individuare il collegamento tra la condotta degli amministratori e il possibile danno alla società, fornendo al giudice elementi concreti dai quali possa emergere non soltanto l’irregolarità, ma anche la sua effettiva capacità lesiva.
La pronuncia del Tribunale di Firenze assume quindi rilievo perché delimita con precisione l’ambito del controllo giudiziario: non un giudizio sull’opportunità delle scelte imprenditoriali, ma una verifica sulle gravi violazioni dei doveri di corretta amministrazione quando queste siano ancora attuali e possano compromettere gli interessi e il patrimonio sociale.















