Ai sensi dell’art, 2476 c.c, comma 3, ciascun socio può, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, richiedere in via cautelare la revoca degli amministratori della srl.
Non è chiaro, tuttavia, se tale domanda cautelare possa essere proposta solo nel caso in cui sia successivamente esercitata l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori stessi oppure anche quando l’azione di merito sia costituita dalla domanda di revoca, in via definitiva, dell’organo amministrativo.
Sul punto, infatti, si fronteggiano due opposti orientamenti.
Primo orientamento: azione revocatoria in funzione dell’azione di responsabilità
Si evidenzia, preliminarmente, che, laddove la tutela cautelare sia richiesta in funzione dell’azione risarcitoria, ad essa dovrebbe essere riconosciuta natura conservativa, essendo finalizzata a prevenire l’aggravamento dei danni che la condotta dell’amministratore revocando potrebbe cagionare alla società.
In altre parole, in tal caso il fumus boni iuris sarebbe integrato dall’accertamento sommario delle gravi irregolarità gestorie e del danno attuale alla società, che, ai fini della sussistenza del periculum in mora, dovrebbe essere suscettibile di aggravamento.
Stante la sua natura conservativa, la tutela cautelare in discorso sarebbe inoltre destinata a perdere di efficacia nel caso in cui non fosse successivamente avviata l’azione risarcitoria di merito.
Secondo orientamento: azione revocatoria non in funzione dell’azione di responsabilità
Per contro, ove si ritenga che la revoca cautelare possa essere richiesta anche in vista di un giudizio di merito avente ad oggetto la sola revoca dell’amministratore dalla sua carica,ad essa si dovrebeb riconoscere natura anticipatoria e, al fine della sua concessione, occorrerebbe svolgere un giudizio di verosimiglianza con riguardo, da un lato, alla sussistenza di “gravi irregolarità nella gestione” (fumus boni iuris) e, dall’altro lato, del pericolo di danno irreparabile per la società derivante dalla permanenza in carica dell’amministratore.
La posizione del Tribuale di Venezia del 12 luglio 2024
Il Tribunale di Venezia, con un’ordinanza del 12 luglio 2024 prende posizione a favore dell’orientamento che ritiene ammissibile la revoca cautelare degli amministratori anche nel caso in cui essa non sia finalizzata al successivo esperimento dell’azione sociale di responsabilità e offre lo spunto per tornare ad occuparsi della questione.
Fermo quanto precede, secondo il Tribunale di Venezia, in assenza di una espressa previsione normativa in senso contrario e valorizzando la lettera della disposizione, che prevede che il socio possa “altresì” richiedere l’adozione di un provvedimento cautelare di revoca, quest’ultimo può essere richiesto:
– sia prospettando quale futura causa di merito un’azione di responsabilità con natura risarcitoria;
– sia prospettando una domanda di merito avente ad oggetto la sola revoca dell’amministratore dalla carica.
La domanda cautelare di revoca, quindi, potrebbe essere proposta anche con l’esercizio di un’azione giudiziale ante causam.
Altri Tribunali di merito si sono espressi, invece, in senso contrario, osservando che il socio non disporrebbe dell’azione di merito avente ad oggetto la revoca dell’amministratore, trattandosi di un’azione costitutiva per la quale vige la regola della tassatività ex art 2908 c.c. (cfr., in questo senso, Trib. Catanzaro 24 maggio 2023 Trib. Roma 22 agosto 2017 n. 16242 Trib. Torino 27 febbraio 2012)
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