Funzione delle misure protettive
La funzione delle misure protettive e cautelari è quella di favorire il buon esito delle trattative finalizzate alla individuazione dello strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza e all’elaborazione del piano di ristrutturazione “anche prima dell’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”.
In particolare, per le misure di cui all’art. 54 comma 3 del CCII opera il modello processuale di cui all’art. 55 comma 2, che assegna all’autorità giudiziaria il compito di confermare, modificare o revocare le predette misure invocate dal debitore
Principio del contraddittorio
Il principio del contraddittorio nelle misure protettive impone che i creditori e gli altri interessati siano posti in condizione di partecipare al procedimento di concessione, proroga o revoca delle misure protettive. Questo significa che devono essere notificate le istanze e fissate udienze per consentire alle parti di presentare le proprie difese e memorie, anche se il contraddittorio non è sempre richiesto per l’accesso iniziale alle misure.
Come sottolinea il provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capuavetere, in forza dell’art. 55 comma 2 del DLgs. 14/2019 (CCII), infatti, la mancata notificazione del ricorso e del decreto alle “altre parti” entro il termine perentorio (non superiore a 8 giorni) rende la domanda improcedibile.
Il contraddittorio ai fini della conferma delle misure consente ai creditori interessati di interloquire sull’esistenza, sullo stato e sulle prospettive delle stesse e a quelli estranei di interloquire circa l’idoneità dell’accordo ipotizzato dall’imprenditore a garantire la loro soddisfazione integrale nei termini di cui all’art. 57 anche mediante verifica sulla ragionevolezza, logicità, analiticità e completezza della prognosi ex ante contenuta nell’attestazione indipendente depositata.
In caso di violazione o falsa applicazione dell’art. 54 comma 3 del DLgs. 14/2019, quindi, la domanda di conferma delle misure protettive disposte inaudita altera parte non può essere accolta.
Caso di specie
Nel caso di specie, l’obbligo di instaurare il contraddittorio non era stato osservato.
Inoltre, ai fini del superamento del dissesto finanziario, il debitore richiedeva l’accesso ad un accordo di ristrutturazione (ADR) ad efficacia estesa ex art. 61 del CCII, tuttavia, il tribunale evidenziava il deficit dell’attestazione del professionista, che giustificava il rigetto della domanda di conferma.
È richiamato, al riguardo, l’orientamento – maturato sotto il vigore dell’art. 182 bis del RD 267/42, ma applicabile anche nel CCII – secondo il quale la relazione di attestazione rilasciata da un professionista indipendente, ex art. 182-bis del RD 267/42, deve dare atto, a pena di nullità, dell’attuabilità dell’accordo con particolare riguardo alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei.
Il tipo di controllo che il Tribunale è chiamato a compiere, infatti, non è meramente formale, ma sostanziale, ed è compiuto mediante attenta verifica della completezza, coerenza e ragionevolezza della relazione dell’esperto, al fine di garantire i creditori estranei (e i terzi); (Trib. Bologna 28 giugno 2023 n. 97).
Nella fase di conferma delle misure protettive, quindi, l’attestazione del professionista deve consentire la verifica del fumus in termini di verosimiglianza delle prospettive dell’accordo con particolare riferimento ai creditori estranei, elemento mancante nel caso in questione.