ll Decreto Fiscale annunciato a maggio, approvato dal CdM del 12 giugno, prevede tra l’altro anche il rinvio del pagamento delle tasse al 21 luglio e al 20 agosto con maggiorazione.
Tasse partite IVA: approvato il rinvio a luglio
Il Consiglio dei Ministri ha finalmente approvato il decreto fiscale che sposta la scadenza dei versamenti delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA dal 30 giugno al 21 luglio, e lo fa senza applicazione della maggiorazione dello 0,40%.
Il viceministro all’Economia, Maurizio Leo, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, ha chiarito che il differimento riguarda una platea vastissima: non solo i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA), ma anche quelli esclusi dagli ISA, le Partite IVA in regime di minimi o forfettarie, e persino i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese con i medesimi requisiti ISA. La proroga, come specificato nella relazione illustrativa, estende il beneficio anche ai versamenti dell’imposta sostitutiva per chi ha aderito al concordato preventivo biennale.
Ma le novità non finiscono qui: per chi non riuscisse a rispettare tale scadenza, la somma aggiuntiva dello 0,40%sarà dovuta solo per i versamenti effettuati dal 22 luglio fino al 20 agosto. Questo consente a contribuenti e intermediari di liquidare il primo acconto 2025 e il saldo 2024, con una piccola aggiunta, agganciando in pieno la pausa estiva di agosto.
Altre novità per imprese e professionisti
Il decreto interviene anche su altre importanti scadenze e introduce modifiche mirate, spesso a costo zero per le casse statali:
- delibere IMU per i Comuni: il termine per 74 Comuni per riapprovare le delibere IMU, adeguando le aliquote ai parametri standard fissati dal prospetto dell’economia, è prorogato al 15 settembre;
- disallineamento da ibridi: le imprese che operano in più Stati e che potrebbero sfruttare regole nazionali diverse per dedurre costi o ottenere vantaggi fiscali (fenomeno del “disallineamento da ibridi”) avranno più tempo. Il termine per presentare la documentazione necessaria per evitare sanzioni è prorogato al 31 ottobre, in concomitanza con la data di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2024. Questo offre più respiro alle imprese globalizzate che avevano una scadenza ravvicinata al 30 giugno;
- dichiarazioni tardive: le dichiarazioni sui redditi e IRAP in scadenza il 31 ottobre 2024 ma presentate entro l’8 novembre 2024 saranno ritenute tempestive, senza l’applicazione di sanzioni. Non ci sarà però spazio per il rimborso a chi aveva già effettuato il ravvedimento operoso;
- spese di trasferta: La stretta sull’obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta varrà solo per quelle sostenute in Italia. Allo stesso tempo, viene esteso anche ai lavoratori autonomi l’obbligo di non pagare in contanti le spese di rappresentanza;
- plusvalenze per i professionisti: le plusvalenze derivanti dalla cessione onerosa di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica e professionale (incluse le STP) costituiranno ora redditi diversi, soggetti a un’imposta sostitutiva del 26%.
IVA, logistica e settore vitivinicolo
Anche l’ambito delle imposte indirette vede alcune novità.
Stop allo split payment per le società quotate. Dal 1° luglio, viene abolito lo split payment per le società quotate, un’abolizione che “asseconda” la scadenza dell’autorizzazione europea.
Reverse charge nella logistica. Per contrastare comportamenti fraudolenti, il decreto amplia il reverse charge nel settore della logistica al trasporto, eliminando i riferimenti alla prevalenza di manodopera e all’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente. Questa opzione potrà essere esercitata da tutta la catena e la facoltà espressa da un subappaltatore non impegnerà gli altri soggetti.
Vino dealcolato. Per consentire alla filiera vitivinicola di avviare la produzione di vino dealcolato, viene anticipata l’entrata in vigore della norma che ne consente la produzione entro 1.000 ettolitri annui alla data di pubblicazione delle regole attuative, mentre prima il riferimento era al 1° gennaio 2026.
Infine, il decreto prende atto dell’autorizzazione UE sul nuovo regime fiscale degli Enti del Terzo Settore (ETS) e delle imprese sociali (limitamente agli utili accantonati a riserva), che scatterà dal 1° gennaio 2026. Un pacchetto di interventi mirati che, seppur con un’attenzione particolare alla proroga delle scadenze fiscali, tocca diversi settori dell’economia italiana.