Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, pur non essendo lavoratori subordinati, anche gli agenti di commercio maturano il diritto alla corresponsione di alcune indennità, il cui calcolo e i criteri di determinazione, anche a causa della coesistenza delle molteplici fonti che regolano la materia, sono talvolta complicati.
Indennità legale
L’Indennità di Fine Rapporto ex art. 1751 c.c.
L’indennità di fine rapporto è disciplinata dall’art. 1751 del Codice Civile, che lasubordina al soddisfacimento di criteri prettamente meritocratici.
L’agente aver procurato nuovi clienti al preponente o avere sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti
Il preponente deve ricevere ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con i clienti;
Non spetta quando:
il contratto di agenzia si risolva a causa di un grave inadempimento dell’agente che non consenta di proseguire, nemmeno temporaneamente, il rapporto in essere,
oppure quando il recesso provenga direttamente dall’agente e non sia giustificato da circostanze per le quali allo stesso non possa essere ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività (es. malattia, età avanzata)
o ancora quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto d’agenzia.
Ai sensi dell’art 1751 cc: “l’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione”.
L’indennità di Fine Rapporto pertanto, sarà al massimo pari (e mai superiore) alla media delle indennità riconosciute all’agente negli ultimi 5 anni (o nel minor periodo se il rapporto ha durata inferiore). Nel calcolo delle provvigioni non sono comprese le somme corrisposte all’agente a titolo di rimborsi spese.
Indennità contrattuali
L’indennità di risoluzione del rapporto (FIRR)
Come accennato nella premessa, gli Accordi Economici Collettivi (AEC) di natura privatistica hanno assunto il compito di assolvere gli obblighi gravanti sui preponenti in virtù dell’art. 1751 c.c. Fra i molti Accordi, il più applicato è l’AEC Agenti e Commercio sottoscritto dalle sigle sindacali più importanti (ConfCommercio, ConfEserecenti, ConfCooperative, Cgill, Cisl, Uil, F.i.a.r.c. F.n.a.a.r.c., Usarci e Fiscat) e preso come riferimento per la redazione del presente articolo.
Per quanto attiene all’indennità di risoluzione del rapporto, essa spetta sempre all’agente in caso di cessazione del rapporto per fatto non imputabile all’agente, senza che rilevi alcun requisito legato al merito.
La FIRR è un accantonamento obbligatorio a carico del preponente che ogni anno è tenuto a versare alla Fondazione Enasarco. Cessato il contratto l’agente incasserà le somme direttamente da quest’ultima.
L’ammontare della FIRR si ricava agevolmente, in quanto è pari all’1% del totale delle provvigioni maturate e liquidate all’agente fino al momento della cessazione del rapporto. Tale somma è poi integrata dal 3% e 1% delle provvigioni liquidate per ciascun anno fino al raggiungimento di un importo massimo per ogni anno.
La FIRR non è soggetta al limite imposto dal terzo comma dell’art. 1751 c.c.
Indennità suppletiva di clientela (ISC)
L’indennità suppletiva di clientela è un’indennità di natura non meritocratica, fondata sull’anzianità di servizio, aggiuntiva alla FIRR e – come quest’ultima– sempre dovuta all’agente, anche in caso di dimissioni di quest’ultimo dovute a invalidità permanente e totale, malattia, vecchiaia, o per circostanze attribuibili al preponente. L’indennità suppletiva di clientela è dovuta anche qualora il contratto si sciolga per decesso dell’agente. È invece esclusa allorché il contratto si sciolga per causa imputabile all’agente oppure si risolva consensualmente.
La ISC viene calcolata in percentuale sulle provvigioni maturate dall’agente nel corso del rapporto. A differenza dell’indennità di risoluzione del rapporto riconosciuta dal Codice civile, nel cumulo delle provvigioni totali si computano anche le somme corrisposte a titolo di premio o di rimborso spese.
Il calcolo non presenta criticità e si fonda sull’anzianità di servizio dell’agente, come rappresentato di seguito.
- 3% delle provvigioni maturate nei primi 3 anni di contratto;
- 3.50% delle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno di contratto;
- 4% delle provvigioni maturate negli anni successivi.
La ISC, anche se sommata alla FIRR, può essere maggiore del tetto massimo imposto dall’art. 1751 c.c.
Indennità meritocratica (IM)
La terza indennità prevista dall’Accordo Economico Collettivo, diversamente altre, matura esclusivamente in base alle performance dell’agente.
È opportuno evidenziare, in secondo luogo, che l’indennità meritocratica soggiace alle stesse alle cause di esclusione disposte per l’indennità di risoluzione del rapporto ex art. 1751 c.c. (ossia se lo scioglimento del contratto dipende da un grave inadempimento dell’agente, oppure se non può essere giustificato da ragioni quali malattia, anzianità ecc. oppure quando l’agente abbia ceduto ad un terzo i diritti e obblighi del contratto di agenzia).
Analogamente – e prima di indicare i criteri relativi alla quantificazione – l’AEC stabilisce che l’IM:
- può essere corrisposta soltanto se la somma di FIRR e ISC è inferiore al cd. “tetto massimo” indicato dall’art. 1751 c.c.
- non può essere maggiore della differenza tra il “tetto massimo” ex art. 1751 c.c. e la somma di FIRR e ISC.
Con riferimento all’esatta quantificazione dell’indennità meritocratica, l’art. 13 AEC prende in considerazione la durata del rapporto e l’incremento di fatturato ad opera dell’agente.
Pertanto è preliminarmente necessario ricavare la percentuale di incremento di fatturato ottenuta dall’agente, ponendo a confronto il valore del volume del fatturato dei primi trimestri di mandato con il volume del fatturato degli ultimi trimestri. Psta integralmente).
Si segnala, infine, che l’Accordo Economico Collettivo Agenti e Commercio subordina la corresponsione dell’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica al rispetto di quanto previsto ai commi 4 e 5 della suddetta dichiarazione, ossia che “il pagamento di quanto dovuto avvenga entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di agenzia, presso la Commissione di conciliazione territorialmente competente”, e che “all’atto del pagamento venga redatto un verbale di conciliazione sindacale […] da depositarsi successivamente presso la direzione provinciale del lavoro territorialmente competente”.
La ratio di tale disposizione si rinviene nell’esigenza di evitare conflitti in merito al quantum delle indennità. La sanzione posta a carico dell’agente che si rifiuti di sottoscrivere il verbale indicato al comma 5 della dichiarazione, infatti, è la decadenza dal diritto di godere delle indennità previste dall’AEC, potendo vantare soltanto quanto dovutogli dal preponente ex art. 1751 c.c.