La Sentenza 26 giugno 2025 del Tribunale di Ravenna tratta il caso di un trasferimento di ramo di azienda con oltre cento dipendenti ceduto da un istituto bancario ad una società di nuova costituzione.
Al trasferimento si erano opposti migliaia di lavoratori, che avevano impugnato la cessione e chiesto la condanna della banca al ripristino del rapporto di lavoro originario.
Sul trasferimento d’azienda, la giurisprudenza ha da sempre ritenuto che il lavoratore non avesse diritto ad opporsi alla cessione. Ciò in quanto la cessione d’azienda configurerebbe una successione legale nel contratto di lavoro, con conseguente esclusione, ai fini del perfezionamento del contratto di cessione, del consenso dei lavoratori ceduti.
Resta tuttavia ferma la possibilità per il lavoratore le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda, di rassegnare le proprie dimissioni
La posizione del Tribunale di Ravenna
Il Tribunale di Ravenna ritiene che detto orientamento giurisprudenziale non sia conforme ai principi comunitari in materia e che debba quindi essere disatteso.
In particolare, le sentenze della corte di giustizia europea riconoscono espressamente il diritto del lavoratore ad opporsi alla cessione automatica del proprio rapporto di lavoro ed è in questo senso che va interpretata la normativa italiana in materia di cessione d’azienda.
In conclusione, in caso di opposizione dei lavoratori al trasferimento, non c’è alcun “passaggio” automatico alle dipendenze del cessionario ma vanno invece applicate le norme generali che nel caso di specie sono gli art. 1372 e 1406 c.c., con la conseguenza che per il transito dei rapporti di lavoro al cessionario occorre il consenso del lavoratore ceduto.
Si tratta senza dubbio di una pronuncia che farà molto discutere e da cui possono derivare conseguenze dirompenti nelle operazioni di trasferimento d’azienda.