L’articolo analizza la questione dell’acquisibilità, nel contesto della procedura di liquidazione controlla del debitore sovraindebitato, della quota di TFR
La sentenza del Tribunale di Torino del 22 aprile 2025 ha dichiarato l’apertura della liquidazione controllata richiesta da un debitore sovraindebitato ai sensi degli art. 268 e ss. del DLgs. 14/2019, recante il Codice della crisi (CCII), nella sua attuale e vigente versione risultante dalle modifiche apportate, da ultimo, dal DLgs. 136/2024 (c.d. decreto correttivo-ter).
La liquidazione controllata rientra tra le procedure di composizione della crisi, unitamente alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ed al concordato minore. Si tratta di un procedimento equiparabile alla liquidazione giudiziale, finalizzato alla liquidazione del patrimonio del soggetto sovraindebitato (consumatore, professionista, imprenditore agricolo, imprenditore minore, start-up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale) al fine di soddisfare i creditori.
Si distingue per aver affrontato l’ articolata questione di non poco momento per gli operatori del settore, caratterizzata:
– dall’acquisibilità o meno, nel contesto dell’aperta procedura liquidatoria minore, delle quote di TFR accantonate e maturate al momento della domanda e di quelle maturande mese per mese durante la liquidazione controllata fino all’esdebitazione ex art 282 del CCII;
– in caso di risposta affermativa al precedente quesito, dalla determinazione della quota e delle condizioni per l’acquisizione alla procedura del suddetto credito.
Con riferimento al primo quesito, la sentenza in esame rileva come, sia le quote accantonate alla data della domanda sia quelle da accantonare mese per mese durante la liquidazione fino ad esdebitazione, siano vincolate al soddisfacimento dei creditori, corrispondendo, le prime, ad un diritto, comunque, certo e liquido e, dunque, ad un bene presente del debitore, mentre le seconde ad un bene sopravvenuto, come tale vincolato, poiché soggiacente alla disciplina di cui all’art. 272 comma 3-bis del CCII.
Con riferimento, poi, all’individuazione della frazione di TFR assoggettabile al vincolo ed in ipotesi acquisibile una volta esigibile, il Tribunale di Torino, sulla scorta della sussumibilità del credito in questione nell’alveo della disciplina speciale di cui all’art. 268 comma 4 lett. b) del CCII (che, peraltro, rappresenta “una chiara filiazione” dell’art. 146 cmma 1 lett. b) del CCII), ritiene che il TFR, ove divenuto esigibile, debba essere acquisito all’attivo “per la parte eccedente la necessità del mantenimento del debitore e della sua famiglia e al limite per l’intero”.
Quanto, infine, alle condizioni per l’acquisizione del TFR, il Tribunale di Torino include non solo la cessazione del rapporto di lavoro ed i casi di anticipazione ammessi ai sensi dell’art 2120 comma 8 c.c., ma anche dalle eventuali “condizioni di miglior favore […] previste dai contratti collettivi o da patti individuali”.