La prescrizione del diritto al risarcimento del danno è un concetto giuridico che definisce il periodo di tempo entro cui è possibile esercitare il diritto di chiedere un indennizzo per un danno subito. La ratio di tale meccanismo sta nella cetezza del diritto e dei rapporti tra le parti: dunque, nel caso in cui il dirittti al risarimento danni non venga esercitato entro un determinato lassi di tempo, non è più possibile avanzare alcuna pretesa.
Ci sono diversi tipi di prescrizione, a seconda del tipo di danno verificatosi. In generale, per i danni da fatto illecito, la prescrizione è di 5 anni. Per la responsabilità contrattuale, invece, la prescrizione è di 10 anni. Esistono anche prescrizioni più brevi, come quella di 2 anni per i danni alla circolazione dei veicoli.
Ma qual è il momento in cui inizia da decorrere il termine per esercitare l’azione di risarcimento del danno?
In genere, come si evince dal dato letteralle dell’art. 2935 c.c, la prescrizione del diritto al risarcimento deve essere esercitata dal giorno in cui si è verificato il danno. Tuttavia, in alcuni casi, alcune giurisprudenze, per garantire una tutela effettiva, hanno affermato che la prescrizione può decorrere dal momento in cui il danneggiato prende conoscenza del danno e del responsabile.
La Cassazione, nell’ordinanza n. 13092/2025, ha precisato che, in casi di responsabilità di un amministratore di associazione non riconosciuta derivante da movimentazioni occulte di operazioni extracontabili attraverso conti correnti segreti e pagamenti “in nero”, qualora la percezione del danno non sia manifesta ed evidente, i termini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito e di quello derivante da responsabilità contrattuale non decorrono dal momento in cui il fatto determina il danno all’altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno. Tale percepibilità/conoscibilità deve essere valutata sulla base del parametro della “ordinaria diligenza”, ossia della capacità di percepire (in senso pieno, includendo la effettiva possibilità di esercitare il correlato diritto) la conseguenza dannosa da parte di un soggetto “ordinario”, cioè di un soggetto che tiene una condotta non anomala nell’ambito della vicenda che gli è giuridicamente pregiudizievole.
In giudizio, ricade sul soggetto che eccepisce la prescrizione l’onere di dimostrare il dies a quo della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale si sono manifestati all’esterno i danni dedotti in giudizio.