L’articolo 2477 del codice civile italiano disciplina la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata (s.r.l.). In particolare, stabilisce i casi in cui è obbligatoria la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, o di un revisore, e determina le relative competenze e poteri. La nomina dell’organo di controllo o del revisore diventa obbligatoria quando la società a responsabilità limitata supera determinati limiti dimensionali per due esercizi consecutivi, oppure quando è previsto nell’atto costitutivo. Questi limiti dimensionali sono:
- Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro.
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro.
- Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità
Il documento di ricerca CNDCEC-FNC “Sindaci e revisori legali”, reso pubblico ieri, si sofferma sulle problematiche nelle nomine dei controllori effettuate dai Tribunali nelle srl che, nonostante l’insorgenza dell’obbligo sancito dall’art. 2477 c.c comma 2 lett. c) c.c., non vi abbiano provveduto.
Giova segnalare come, ai fini della nomina, il Tribunale dovrebbe attenersi alle indicazioni contenute nelle clausole statutarie in materia di controlli. Tuttavia, gli statuti lasciano spesso ampia discrezionalità ai soci relativamente alla scelta del controllore (organo di controllo o revisore legale) nonché alle connesse prerogative; ragion per cui, anche una loro verifica potrebbe non essere sufficiente per la scelta da adottare.
Probabilmente anche per tali ragioni, i Tribunali, nella maggior parte dei casi, si stanno orientando per la nomina di un organo di controllo – e, più precisamente, del sindaco unico– senza ulteriori precisazioni circa i compiti da svolgere (sovente, peraltro, è questa anche la richiesta dei Conservatori dei Registri delle imprese nei solleciti diretti alle srl inadempienti).
A fronte di ciò, il documento in esame ritiene che, dall’art. 2477 c.c. e dalle indicazioni della legislazione comunitaria sarebbe possibile desumere la obbligatorietà della revisione legale nelle srl obbligate alla nomina di controllori. Di conseguenza, il sindaco unico nominato dal Tribunale, in assenza di precisazioni in ordine ai compiti allo stesso attribuiti, dovrebbe, unitamente all’attività di vigilanza ex art. 2043 c.c., esercitare anche la funzione di revisione legale.
Sarebbe, tuttavia, auspicabile che il provvedimento del Tribunale, se non anche la comunicazione del Conservatore, specificassero tali importanti profili.
Altro aspetto problematico – non trattato dai provvedimenti di nomina ad oggi adottati dai Tribunali – attiene al compenso del sindaco unico.
La mancanza di una decisione giudiziale circa il compenso determina che il professionista incaricato dovrebbe contattare la società e presentare alla stessa un preventivo di massima (eventualmente rifacendosi ai parametri stabiliti nel DM. 140/2012). Inoltre, dovendo svolgere anche la revisione legale, occorrerebbe anche redigere la proposta di contratto (o lettera d’incarico). Successivamente, l’assemblea dei soci dovrebbe deliberare in merito al compenso, precisando, in caso di sindaco unico incaricato anche della revisione legale, quanto sia riconosciuto per ciascuna attività.
Qualora il preventivo dovesse essere rifiutato, ed il compenso proposto dall’assemblea dovesse apparire inadeguato rispetto alle complessità dell’incarico, il professionista potrebbe non accettare l’incarico e comunicare, senza indugio, la mancata accettazione al Tribunale che lo ha nominato.
Dunque, ecco come per evitare situazioni di stallo provocate dalla mancata accettazione degli incarichi da parte dei professionisti per l’inadeguatezza del compenso proposto dalla società (con riattivazione dell’intervento sostitutivo del Tribunale per procedere ad una nuova nomina), è ritenuto auspicabile che il provvedimento del Tribunale si esprima anche – quanto meno – sui criteri di determinazione dei compensi (eventualmente richiamando i parametri del citato DM 140/2012).