La Cassazione, nella sentenza n. 25729/2025, ha enunciato il seguente principio di diritto:
“Nell’ambito delle organizzazioni imprenditoriali complesse, non possono essere oggetto di delega, da parte dell’organo in posizione apicale, i compiti attinenti ai profili strutturali di organizzazione, tra i quali devono farsi rientrare quelli attinenti alla scelta delle modalità e della frequenza dei controlli sulla integrità e la sicurezza delle strutture e dei beni facenti parte del complesso aziendale.
In ogni caso, anche in presenza di delega di funzioni, rimangono di competenza della figura apicale i poteri di sorveglianza e di eventuale intervento sostitutivo nei confronti del delegato”.
Vale, inoltre, precisare che la delega di funzioni realizza il “formale trasferimento” dei poteri e degli obblighi “datoriali” di natura prevenzionistica al delegato, lasciando, in capo al delegante, l’obbligo di vigilanza sul corretto svolgimento delle funzioni affidate.
Una diversa natura ha, invece, la delega gestoria ex 2381 c.c, che all’interno di strutture aziendali complesse affida le attribuzioni relative all’organizzazione e alla gestione dell’impresa, anche in materia di sicurezza sul lavoro, a un comitato ristretto del CdA o a uno dei suoi componenti, già investito della funzione datoriale e dei relativi poteri, configurando in capo all’organo delegante solo un dovere di verifica in ordine al flusso informativo e all’assetto organizzativo generale e di intervento nel caso di conoscenza di situazioni di rischio non adeguatamente governate.
A fronte di ciò, la Suprema Corte si sofferma su due aspetti indispensabili per verificare la permanenza (o meno) della posizione di garanzia in capo al soggetto rivestito delle funzioni apicali.
Innanzitutto, si sottolinea come non siano delegabili le funzioni strettamente attinenti ai profili strutturali dell’organizzazione e direttamente coinvolgenti le scelte strategiche di fondo dell’organizzazione aziendale.
Rileva, inoltre, l’art 16 comma 3 del DLgs. 81/2008, ai sensi del quale, “la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite”, con la conseguenza che il conferimento della delega comporta il permanere, in capo alla figura apicale, di una vigilanza che deve essere “alta” e che, quindi, non attiene al merito delle singole scelte – in ordine al quale non può rinvenirsi un obbligo di controllo puntuale sulle condotte tenute dal delegato – ma al complessivo compito (di protezione e controllo)
affidato al delegato medesimo.
Nell’ambito dei citati profili strutturali di organizzazione non delegabili da parte dell’organo apicale, poi, rientrano (tenendo evidentemente in considerazione l’oggetto dell’attività sociale) le modalità di effettuazione dei controlli sulla complessiva sicurezza della struttura; affermazione che, nel caso di specie, trovava conferma anche nella natura di servizio pubblico dell’attività sociale.
Ne consegue che devono ritenersi di competenza dell’organo apicale le scelte in ordine a tipologia, frequenza e modalità dei controlli, potendo essere delegati (al management subordinato e alle strutture locali) solo aspetti attinenti alle concrete scelte operative. Vale a dire che questi profili devono ritenersi, anche in specifica considerazione dell’oggetto sociale, a tutti gli effetti come “strategici”.
D’altra parte, dai citati poteri di alta vigilanza, desumibili dall’art. 16 comma 3 del DLgs. 81/2008, scaturisce, in capo alla figura apicale, anche un obbligo di sorveglianza e un potere/dovere di intervento sostitutivo in caso di inadempimento del delegato rispetto ai propri obblighi.
Potere/dovere che – seppure in assenza di un obbligo di verifica puntuale dell’adempimento degli obblighi nascenti dalla delega – implica, in ogni caso, la predisposizione di un sistema organizzativo idoneo alla valutazione dell’attività del delegato; e la mancanza di tale sistema è tale da generare la responsabilità dell’organo in posizione apicale a titolo di cooperazione colposa nella determinazione dell’evento avverso.